Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza (Cass. pen. Sez. VII n. 33189 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, restando preclusa alla Corte di cassazione la pura rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. È inammissibile il ricorso che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. Il motivo di impugnazione deve indicare specificamente, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, realizzandosi la funzione tipica dell’impugnazione nel confronto puntuale con la motivazione contestata.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Macerata, aveva ridotto la pena inflitta all’imputato per il reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, sostituendola con mesi nove di arresto ed euro 3.100,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione di legge e vizio di motivazione per erronea configurazione della responsabilità penale; travisamento della prova in ordine all’utilizzazione dell’accertamento ematico quale elemento dimostrativo della qualità di conducente; omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; mancata sostituzione della sanzione detentiva con la corrispondente pena pecuniaria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto alle prime due doglianze, ha osservato che esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. La mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46/2006, resta immutata la natura del sindacato di legittimità sui vizi della motivazione: rimane preclusa al giudice di legittimità la pura rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti. L’imputato, in realtà, ha invocato una considerazione alternativa del compendio probatorio, senza confrontarsi con specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito.
Analogo giudizio è stato espresso sulla censura relativa al diniego delle attenuanti generiche: la motivazione della Corte territoriale risulta priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, e come tale insindacabile in sede di legittimità.
Quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, la doglianza reitera le medesime considerazioni già espresse con l’atto di appello, senza confrontarsi con la congrua motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine all’assenza dei presupposti previsti dalla legge n. 689/1981. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento: se il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Nota della Redazione
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