Inammissibile il ricorso sui motivi rinunciati e sulla dosimetria della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 33191 del 09.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che ha dichiarato inammissibili perché rinunciati i motivi proposti è inammissibile, non essendo consentito dedurre in sede di legittimità censure già oggetto di rinuncia. Non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius quando il giudice di secondo grado abbia confermato la sentenza di primo grado e l’entità della pena detentiva da questi inflitta. È insindacabile in cassazione la motivazione del giudice di merito che neghi le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., ove priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali. Parimenti insindacabile è la scelta di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale, per la quale non si richiede specifica e dettagliata motivazione, essendo riservata al giudice di merito la valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 21 gennaio 2026, ha dichiarato inammissibili perché rinunciati i motivi di appello presentati dall’imputato, a eccezione di quelli concernenti l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, confermando nel resto la pronuncia del locale Tribunale del 14 luglio 2025. Quest’ultima aveva condannato l’imputato alla pena di sei anni di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la violazione del divieto di reformatio in peius, per avere la Corte di merito applicato una pena detentiva superiore a quella disposta dal giudice di primo grado; la violazione di legge e il vizio di motivazione per l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche; la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, lamentato come eccessivo.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto alla prima censura, il Collegio la ritiene manifestamente infondata: non è ravvisabile alcuna violazione del divieto di reformatio in peius, poiché la Corte di merito ha confermato la sentenza del Tribunale e, con essa, l’entità della pena detentiva inflitta dal primo giudice.

Sul secondo motivo, la Corte rileva che la motivazione resa dalla Corte di appello rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha negato all’imputato il beneficio ex art. 62-bis cod. pen. Tale motivazione è priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, risultando pertanto insindacabile in sede di legittimità, come affermato dal precedente Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008.

In ordine al trattamento sanzionatorio, la decisione impugnata è sorretta da un conferente apparato argomentativo e da pieno rispetto della previsione normativa. La Corte osserva che una specifica e dettagliata motivazione sui criteri seguiti nella determinazione della pena si richiede solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media. Risulta invece insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale, come avvenuto nel caso di specie. Sul punto la Corte richiama i precedenti Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 e Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013.

All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero ai sensi della Corte Cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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