Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 31331 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare una diversa e più favorevole valutazione delle risultanze processuali, poiché l’apprezzamento degli elementi di fatto è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta preclusa al giudice di legittimità la pura rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. Parimenti inammissibile è il motivo che sollevi per la prima volta in cassazione l’art. 131-bis cod. pen., non dedotto con l’appello, perché verrebbe annullato il provvedimento su un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito.

Il Fatto

Con sentenza dell’08.11.2024 la Corte di appello di L’Aquila conferma la pronuncia del Tribunale di Avezzano del 14.11.2023, con cui la ricorrente era stata condannata alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 79, comma 1 lett. d), e 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Avverso tale sentenza l’imputata propone ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo violazione di legge per l’erroneo riconoscimento dell’elemento soggettivo del reato e lamentando il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto alla ritenuta carenza dell’elemento soggettivo, i giudici di legittimità ricordano che esula dai loro poteri la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito.

Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 6402 del 30.04.1997 e rileva che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46 del 2006, resta immutata la natura del sindacato della Cassazione sui vizi della motivazione. È rimasta preclusa, infatti, la pura rilettura degli elementi di fatto o l’autonoma adozione di nuovi parametri di valutazione dei fatti, secondo quanto affermato da Sez. 5 n. 17905 del 23.03.2006 e, ex multis, da Sez. 6 n. 22445 dell’08.05.2009.

Su questa base la Corte osserva che la ricorrente invoca in realtà una considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale del giudice di merito, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per affermare la responsabilità penale.

Quanto all’invocato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il motivo è nuovo, non dedotto con il precedente appello e perciò non sottoponibile al vaglio di legittimità. La Corte applica il principio per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio di annullare il provvedimento su un punto rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione, per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, come affermato da Sez. 2 n. 29707 dell’08.03.2017, Sez. 2 n. 13826 del 17.02.2017 e Sez. 5 n. 28514 del 23.04.2013.

All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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