Ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.: limiti dei motivi (Cass. pen. Sez. VII n. 31333 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduce motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono, invece, inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta. L’illegalità della pena resta l’unica ipotesi in cui la Corte di legittimità deve procedere d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 9 dicembre 2024, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Gela del 9 luglio 2024, ha rideterminato sull’accordo delle parti la pena inflitta a due imputati per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, nonché agli artt. 110 e 337 cod. pen.
Avverso tale sentenza i due imputati hanno proposto due ricorsi identici, lamentando, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge per la mancata applicazione del minimo della pena. La questione arriva così davanti alla Suprema Corte, chiamata a verificare l’ammissibilità dell’impugnazione esperita contro una sentenza di patteggiamento in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra il concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. e l’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. Le due fattispecie hanno fisionomia diversa per il differente contenuto dell’accordo: nel primo caso, il patto si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto; nel secondo, invece, l’accordo abbraccia anche i termini dell’accusa, con la possibilità di ricorrere per cassazione pure sulla qualificazione giuridica.
Da questa diversità deriva una conseguenza sul piano delle impugnazioni: le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall’art. 448-bis cod. proc. pen., giacché riguardano essenzialmente l’illegalità della pena.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui il ricorso è ammissibile solo per i motivi attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le censure su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sui vizi di determinazione della pena non trasfusisi in illegalità della sanzione, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
Il motivo articolato dai ricorrenti — mancata applicazione del minimo della pena — non rientra in alcuna delle ipotesi consentite. Esso concerne, infatti, la determinazione della pena e non la sua illegalità: la doglianza è quindi non consentita. I ricorsi vengono dichiarati inammissibili e la declaratoria è pronunciata «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. La Corte la determina in euro 4.000,00 ciascuno, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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