Lieve entità dello spaccio richiede valutazione complessiva e confronto con la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 31329 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità del fatto di spaccio, ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi normativamente indicati: mezzi, modalità e circostanze dell’azione, nonché qualità e quantità della sostanza, con riferimento al grado di purezza. L’attenuante va esclusa quando anche uno solo di tali elementi porti a ritenere che la lesione del bene giuridico protetto non sia di lieve entità. Il giudice deve dimostrare di aver vagliato tutti gli aspetti rilevanti e spiegare le ragioni dell’eventuale prevalenza attribuita ad alcuni. È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce i motivi già prospettati in appello e motivatamente respinti, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 06.12.2024, confermava la pronuncia del locale Tribunale che aveva condannato tre imputati, a vario titolo, per reati in materia di sostanze stupefacenti, con pene differenziate in ragione del ruolo asseritamente ricoperto.

Avverso tale decisione gli imputati proponevano, con tre distinti atti, ricorso per cassazione. Essi deducevano l’omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; la mancata diversificazione del titolo di responsabilità rispetto agli altri concorrenti; il diniego dell’attenuante della minima partecipazione ex art. 114 cod. pen. La questione giungeva così davanti alla Suprema Corte.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la doglianza comune relativa alla mancata riqualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui il riconoscimento dell’attenuante esige un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, nonché a qualità e quantità della sostanza, in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (Sez. VI n. 1428 del 19.12.2017, Ferretti, Rv. 271959-01).

Il giudice deve quindi valutare unitariamente tutti gli elementi normativamente indicati, escludendo l’attenuante quando anche uno solo di essi porti a ritenere la lesione del bene giuridico non di lieve entità (Sez. VI n. 39977 del 19.09.2013, Tayb, Rv. 256610-01). La qualificazione ex art. 73, comma 5 deve costituire l’approdo di tale percorso valutativo e riflettersi nella motivazione, dovendo il giudice spiegare le ragioni dell’eventuale prevalenza riservata solo ad alcuni elementi.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha offerto una motivazione adeguata del diniego, valorizzando alcuni aspetti rivelatori della professionalità con cui l’attività di spaccio era svolta. Su questa base essa ha negato la ricorrenza della più lieve ipotesi, attribuendo a tali elementi rilevanza prevalente ai fini dell’esclusione della minima offensività.

Quanto alle ulteriori doglianze, la Corte rileva che esse, lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione resa in appello, reiterano le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio. Richiamando la funzione tipica dell’impugnazione come critica argomentata (Sez. VI n. 8700 del 21.01.2013, Leonardo, Rv. 254584-01), il Collegio ribadisce che il motivo deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a fondamento del dissenso. Il ricorso che riproduce i motivi d’appello senza confrontarsi con la motivazione impugnata è, per ciò solo, inammissibile (Sez. II n. 27816 del 22.03.2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. III n. 44882 del 18.07.2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. VI n. 20377 dell’11.03.2009, Arnone, Rv. 243838-01).

All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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