Restituzione atti al PM per rinotifica non è abnorme (Cass. pen. Sez. V n. 26386 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica al difensore di fiducia, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica. L’abnormità funzionale è configurabile solo quando il provvedimento imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel futuro sviluppo del procedimento, ovvero determini una stasi insuperabile. L’illegittimità del provvedimento per erronea applicazione della normativa non ne giustifica, di per sé, l’impugnabilità con ricorso per cassazione sotto il profilo dell’abnormità, trattandosi di categoria di carattere eccezionale e residuale rispetto al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 18/03/2026, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica al difensore di fiducia dell’imputato e ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per la rinotifica al difensore.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, deducendo l’abnormità del provvedimento per violazione di legge e contrasto con gli artt. 184 e 554-bis cod. proc. pen. Il ricorrente ha sostenuto che il giudice, rilevata l’omessa notifica al difensore ritualmente nominato, avrebbe dovuto disporre direttamente la rinnovazione ai sensi dell’art. 143 disp. att. cod. proc. pen., e non la trasmissione degli atti al pubblico ministero, così determinando una indebita regressione del processo. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso; il difensore dell’imputato ha depositato memoria concludendo negli stessi termini.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di abnormità elaborata dalle Sezioni Unite n. 37502 del 28/04/2022 e n. 20569 del 18/01/2018. È abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur costituendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità può essere strutturale, quando l’atto si ponga fuori dal sistema organico della legge processuale, o funzionale, quando determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo ovvero una indebita regressione del procedimento.
La Corte richiama la precisazione delle Sezioni Unite n. 25957 del 2009: il regresso del procedimento è atipico e comporta l’abnormità del relativo provvedimento solo se consegua ad un atto adottato dal giudice in carenza di potere. Non è abnorme, invece, il provvedimento con cui il giudice, dichiarata la nullità del decreto di citazione, restituisca gli atti al pubblico ministero, ancorché la declaratoria sia originata da un suo errore, perché l’atto rientra nella sfera di competenza del giudice e comporta tipicamente la regressione. L’abnormità funzionale resta limitata all’ipotesi in cui il provvedimento imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo.
La categoria dell’abnormità presenta carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, sancito dall’art. 568 cod. proc. pen., e al numero chiuso delle nullità deducibili secondo l’art. 177 cod. proc. pen. Essa è riferibile alle sole situazioni in cui l’ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale. Ne deriva che il fatto che un provvedimento sia illegittimo non ne giustifica di per sé l’impugnabilità con ricorso per cassazione in nome dell’abnormità.
Applicando tali principi, il provvedimento impugnato non può essere ritenuto abnorme, pur risultando emesso sulla base di un’erronea applicazione della normativa di riferimento. Il codice vigente, in attuazione della direttiva di massima semplificazione contenuta nell’art. 2, comma 1, n. 1), della legge delega n. 81 del 1987, ha previsto che la citazione per l’udienza sia effettuata dal G.i.p., dal G.u.p. o dal pubblico ministero, anziché dal giudice del dibattimento. Una volta pervenuto il processo a quest’ultimo, l’imposizione della regressione al solo scopo di far rinnovare la notificazione sarebbe causa di una complicazione irragionevole. L’art. 143 disp. att. cod. proc. pen. prevede, pertanto, che già nella fase degli atti preliminari al dibattimento sussista per il Presidente, o per il giudice singolo, l’onere di ordinare la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità, con ordine rivolto alla propria cancelleria.
Il provvedimento in esame non è abnorme perché è comunque espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e non determina una insuperabile stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione senza produrre nullità suscettibile di riproporsi nel successivo sviluppo processuale. Il ricorso del pubblico ministero è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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