Violenza sessuale di gruppo: no alle pene sostitutive, il monito della Consulta è rivolto al legislatore (Cass. pen. 6861/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 6861 del 2026 (ud. 14 gennaio 2026, dep. 20 febbraio 2026; R.G.N. 31078/2025) — Presidente Luca Ramacci, Relatore Stefano Corbetta.

Provvedimento redatto con omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Il principio di diritto

Nel giudizio di legittimità l’attendibilità della persona offesa è questione di fatto, non rivalutabile salvo manifeste contraddizioni della motivazione, tanto più in presenza di “doppia conforme”. Per il delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), ricompreso nel catalogo dell’art. 4-bis l. n. 354/1975, opera lo sbarramento dell’art. 59, comma 1, lett. d), l. n. 689/1981 all’applicazione delle pene sostitutive: preclusione ritenuta conforme a Costituzione dalla Corte costituzionale (sent. n. 139/2025), il cui auspicio di un ampliamento delle pene sostitutive è rivolto al legislatore e non al giudice, stante il carattere rigido della norma, non suscettibile di interpretazione costituzionalmente orientata.

Il fatto

La Corte di appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, confermava la responsabilità penale dell’imputato per il delitto di cui all’art. 609-octies c.p., riducendo la pena a quattro anni di reclusione per effetto delle attenuanti generiche. L’imputato ricorreva per cassazione con quattro motivi, relativi alla valutazione di attendibilità della persona offesa, alla nozione di consenso all’atto sessuale, alla sussistenza del dolo e all’errore sul fatto (art. 47 c.p.), nonché alla mancata applicazione delle pene sostitutive.

La motivazione

Il primo motivo è inammissibile perché deduce censure di contenuto fattuale: l’attendibilità della persona offesa è questione di fatto e, in presenza di “doppia conforme”, alla Corte è precluso sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, salvo manifeste contraddizioni (richiamate, tra le altre, Sez. U, Jakani, n. 12/2000). La motivazione di merito, sorretta anche da elementi di riscontro esterni, è stata ritenuta immune da vizi logici. Il secondo e il terzo motivo — sulla nozione di consenso e sul dolo — sono infondati, poiché i giudici di merito hanno accertato in modo convergente e non manifestamente illogico il dissenso della persona offesa e la sua rappresentazione da parte degli imputati.

Il quarto motivo è manifestamente infondato. La Corte costituzionale, con sentenza n. 139/2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell’art. 59, comma 1, lett. d), l. n. 689/1981 nella parte in cui esclude le pene sostitutive per i reati di cui all’art. 4-bis l. n. 354/1975, tra cui l’art. 609-octies c.p. L’auspicio della Consulta a un graduale ampliamento delle pene sostitutive — più funzionali alla finalità rieducativa — è rivolto al legislatore e non al giudice: il carattere rigido della norma, ritenuta conforme a Costituzione, non consente interpretazioni correttive in sede applicativa.

Il dispositivo

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidate con separato decreto ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002.

Implicazioni pratiche

La pronuncia conferma due limiti operativi: in sede di legittimità la valutazione dell’attendibilità della persona offesa resta insindacabile in assenza di manifeste contraddizioni, a maggior ragione nella “doppia conforme”; e per i delitti del catalogo dell’art. 4-bis ord. penit. — tra cui la violenza sessuale di gruppo — le pene sostitutive restano precluse fino a un eventuale intervento del legislatore, non potendo il giudice colmare in via interpretativa lo sbarramento normativo.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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