Patteggiamento e revoca sospensione condizionale restano invariati dopo riforma Cartabia (Cass. pen. Sez. I n. 24763 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in ragione dell’equiparazione legislativa alla sentenza di condanna e in mancanza di un’espressa deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. La riforma dell’art. 445 cod. proc. pen. introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 non ha superato tale principio. Il legislatore delegato ha inteso soltanto ribadire l’inefficacia del patteggiamento nei giudizi extrapenali, confermando che agli effetti penali la pronuncia resta equiparata a una condanna. L’effetto si produce anche quando il patteggiamento viene valutato nell’ambito di un procedimento di esecuzione penale.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al ricorrente con una precedente sentenza divenuta irrevocabile. La revoca si fondava sull’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., per avere il condannato commesso altri delitti, puniti con pena detentiva, nel quinquennio dal passaggio in giudicato.

La difesa ha impugnato l’ordinanza davanti alla Corte di cassazione. Il ricorrente ha sostenuto che il beneficio non poteva essere revocato, perché i fatti di reato successivi erano stati definiti con sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti, non con una sentenza di condanna. Ha chiesto il superamento dell’orientamento che equipara le due pronunce, invocando la riforma dell’istituto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 17781 del 2005, secondo cui, in mancanza di un’espressa previsione di deroga, la sentenza di patteggiamento costituisce titolo idoneo per la revoca della sospensione condizionale, in ragione dell’equiparazione legislativa alla sentenza di condanna.

Il Collegio esamina l’argomento difensivo fondato sulla riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022. La modifica dell’art. 445 cod. proc. pen. non contiene elementi idonei a superare il principio delle Sezioni Unite. Il legislatore delegato ha inteso soltanto ribadire l’inefficacia della sentenza di patteggiamento nei giudizi extrapenali, precisando che la pronuncia emessa ai sensi dell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. non può essere utilizzata “ai fini di prova” nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi.

La Corte richiama un proprio precedente, Sez. 3 n. 17728 del 2025, che ha già chiarito come la sentenza di patteggiamento, agli effetti penali, sia equiparata a una pronuncia di condanna, ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, ultimo periodo, cod. proc. pen. Il principio è condivisibile perché aderente al testo della disposizione modificata.

Tale lettura regge anche il caso concreto: l’effetto della sentenza di patteggiamento è stato applicato in un procedimento di esecuzione penale, ambito in cui la pronuncia conserva la propria efficacia. Il giudice dell’esecuzione ha quindi fatto corretta applicazione dei principi richiamati, avendo riscontrato che, nel quinquennio dal passaggio in giudicato, il ricorrente aveva commesso nuovi delitti, per i quali era stata inflitta la pena detentiva con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., così integrandosi i presupposti della revoca.

Il ricorso è stato proposto per motivi infondati ed è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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