Confisca estera, il terzo non citato non può ricorrere per cassazione (Cass. pen. Sez. VI n. 26235 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento della confisca estera disciplinato dal d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137, il terzo intestatario del bene può proporre ricorso per cassazione a norma dell’art. 8 del medesimo decreto solo se ha effettivamente partecipato al procedimento, essendo stato citato e messo in grado di interloquire. L’omessa citazione del terzo, pur integrando violazione di legge, non travolge la decisione sulla confisca né la sua irrevocabilità, poiché il terzo non è parte necessaria del procedimento e la legittimazione ad impugnare è riservata a chi vi abbia preso parte. La tutela del terzo escluso resta affidata allo strumento dell’incidente di esecuzione, nel cui ambito egli può chiedere la restituzione del bene provando la propria buona fede rispetto all’intestazione, con la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la decisione contraria emessa in sede di opposizione.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137, ha riconosciuto la confisca disposta dalla Crown Court di Guildford nei confronti di un cittadino italiano condannato per importazione, detenzione e distribuzione non autorizzata di rilevanti quantità di medicinali. Il provvedimento riguardava due immobili e le somme giacenti su due conti correnti intestati al condannato.

Un soggetto terzo, intestatario di uno degli immobili, ha proposto ricorso per cassazione deducendo il difetto di competenza della Corte di appello di Roma e la violazione dell’art. 5 del citato decreto, per non essere stato citato a partecipare al procedimento pur essendo dagli atti titolare di diritti reali sul bene. Ha inoltre eccepito la tempestività dell’impugnazione, non essendo stato notificato l’avviso di deposito della sentenza.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto confermato l’applicabilità ratione temporis del d.lgs. n. 137 del 2015, poiché la richiesta di riconoscimento è stata trasmessa dal Regno Unito prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 203. In virtù dell’accordo di recesso, ai rapporti con il Regno Unito continua ad applicarsi la disciplina previgente per le richieste ricevute entro il 31 dicembre 2020.

Nel merito, l’art. 5 del decreto imponeva di notificare l’avviso di udienza anche a coloro che, dagli atti, risultano titolari di diritti reali sul bene confiscato. La Corte riconosce che la Corte di appello ha effettivamente omesso di citare il ricorrente, già legittimato a partecipare.

Tale omissione, tuttavia, non apre la via dell’impugnazione. Il terzo non è parte necessaria del procedimento e la legittimazione a impugnare la decisione sulla confisca spetta solo a chi vi abbia partecipato. Il principio è già affermato in materia di confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., in relazione all’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. (Sez. II n. 53384 del 12.10.2018), e con riguardo alla Sez. I n. 22899 del 06.03.2018, secondo cui l’omessa partecipazione del terzo trova adeguata tutela nell’incidente di esecuzione.

La tutela esecutiva è ritenuta sufficiente perché l’interlocuzione del terzo resta limitata all’estraneità del bene al patrimonio del condannato, mentre gli altri presupposti della confisca sono coperti dal giudicato. Prima dell’irrevocabilità il terzo può avvalersi del rimedio ex art. 324 cod. proc. pen.; dopo, solo dell’incidente di esecuzione.

Quanto alla sopravvenuta rinuncia dello Stato richiedente all’esecuzione della confisca sull’immobile intestato al terzo, la Corte osserva che compete alla Corte di appello, quale giudice dell’esecuzione, verificare se la confisca sia già stata eseguita mediante vendita, applicandosi l’art. 27 del Regolamento (UE) 2018/1805, norma self-executing. In ragione della novità della questione processuale, la Corte non condanna il ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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