Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 26783 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità ex art. 581 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che, dolendosi della valutazione probatoria, tenda a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito. La censura sul trattamento sanzionatorio, che si limiti a contestare la mancata concessione delle attenuanti o l’esclusione dell’art. 131-bis cod. pen. senza confronto con le ragioni della sentenza impugnata, è parimenti generica e aspecifica. Il sindacato di legittimità non si estende al merito quando la motivazione del giudice di appello sia esente da aporie e illogicità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in secondo grado dalla Corte d’appello di Reggio Calabria con sentenza del 25.09.2025, in parziale riforma della decisione di primo grado, per le condotte oggetto di contestazione relative alla gestione di somme confluite su una carta prepagata e alla sua successiva disattivazione.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di accertamento della responsabilità e di qualificazione della condotta, nonché censurando il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. e l’omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando anzitutto che i primi due motivi sono privi di concreta specificità e meramente reiterativi delle doglianze già esaminate dal giudice del merito (richiamando, tra gli altri, Sez. 3 n. 18521 del 2018, Sez. 5 n. 15041 del 2018 e Sez. 5 n. 48050 del 2019).

Il Collegio ha osservato che il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della Corte territoriale e tende a proporre una rivalutazione delle fonti probatorie, ovvero una ricostruzione alternativa dei fatti, attività estranea al sindacato di legittimità quando non si deducano specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti.

La Corte ha poi richiamato il consolidato orientamento secondo cui la mancanza di specificità del motivo va apprezzata non solo come genericità, ma anche come assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e quelle dedotte con l’impugnazione (tra le altre, Sez. 4 n. 256 del 1997, Sez. 5 n. 28011 del 2013, Sez. 2 n. 11951 del 2014)

Nel merito delle censure, i giudici hanno correttamente sussunto i fatti, esplicitando le ragioni del convincimento e analizzando i riscontri documentali, la testimonianza della persona offesa e le modalità di gestione della carta prepagata, disattivata dopo l’acquisizione delle somme. Quanto al trattamento sanzionatorio, il terzo motivo è risultato assolutamente generico: la Corte d’appello aveva enunciato le ragioni ostative all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., in presenza di precedenti specifici, e aveva richiamato, per l’attenuante, le condizioni economiche della persona offesa e il valore della somma, con motivazione esente da aporie.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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