Concorso di aggravanti nella rapina e percezione diretta del giudice (Cass. pen. Sez. VI n. 26029 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le percezioni che il giudice trae direttamente dagli atti processuali, ivi compreso il confronto tra le immagini videoriprese e i fotogrammi riproducenti il volto dell’imputato, rientrano nella sua sfera di cognizione e possono fondare la decisione di condanna, a condizione che siano accompagnate da ulteriori elementi di conferma e validazione di rilievo individualizzante e logico. Esse pertanto si distinguono dalla scienza privata del giudice, che resta estranea al materiale probatorio utilizzabile. In tema di rapina, le aggravanti ad effetto speciale del terzo comma dell’art. 628 cod. pen. vanno considerate unitariamente, con un unico aumento secondo il meccanismo dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., e non con singoli aumenti per ciascuna circostanza concorrente. Il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, escluda una circostanza aggravante non solo deve ridurre la pena complessiva, ma non può nemmeno elevarla con riferimento alle singole componenti: la conferma della pena irrogata in primo grado integra violazione del divieto di reformatio in peius.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in primo grado, in sede di giudizio abbreviato, per una rapina pluriaggravata e per una ricettazione, con riconoscimento della continuazione e della diminuente del rito. La Corte di appello aveva inizialmente confermato la condanna. Su ricorso, la Cassazione aveva annullato con rinvio la sola parte relativa al capo della rapina, dichiarando inammissibile il ricorso quanto alla ricettazione, ormai irrevocabile.

In sede di rinvio la Corte territoriale, esclusa l’aggravante del travisamento, aveva confermato la pena e il resto, individuando il ricorrente non già nel rapinatore travisato da finto finanziario, come aveva fatto il primo giudice, ma nel secondo rapinatore. Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe l’individuazione dell’imputato, operata dalla Corte di appello confrontando direttamente le immagini delle telecamere con i fotogrammi del volto estrapolati dal sistema AFIS della polizia scientifica. La Corte di legittimità ricostruisce i termini giuridici del problema e distingue la scienza privata del giudice, inutilizzabile, dalle percezioni che il giudice trae dal processo e dai suoi atti, che invece entrano ritualmente nella sua sfera di cognizione.

Richiamando la Sez. 6 n. 25383 del 27/05/2010, la Sez. 2 n. 45581 del 15/09/2023 e la più recente Sez. 4 n. 6257 del 20/11/2024, la Corte ribadisce che il giudizio di rassomiglianza fondato sul confronto tra videoriprese e fotografie dell’imputato può fondare la condanna solo se corredato da ulteriori elementi di conferma e di validazione individualizzante e logica.

Nel caso concreto, però, il ricorrente coglie un punto decisivo. Il capo di imputazione e il primo giudice collocavano il ricorrente nel finto finanziario, entrato per primo nell’istituto di credito; la Corte di appello, in sede rescissoria e sulla medesima base probatoria del giudizio abbreviato, lo ha individuato invece nel secondo rapinatore. Questa difformità rende l’individuazione assertiva e opinabile, non superabile mediante gli elementi indiziari posti dalla stessa Corte quali semplici riscontri. Dubbi che la Corte territoriale avrebbe potuto sciogliere con altri mezzi di prova — l’individuazione fotografica da parte dei testimoni o una perizia antropometrica — mai assunti. La motivazione è pertanto solo apparente, lacunosa e contraddittoria.

Il secondo motivo è parimenti fondato. La Corte territoriale, pur escludendo l’aggravante del travisamento, ha confermato la pena irrogata in primo grado. Sul punto la Corte ricorda che, in caso di concorso delle aggravanti ad effetto speciale del terzo comma dell’art. 628 cod. pen., il giudice deve considerarle unitariamente con un unico aumento ex art. 63, quarto comma, cod. pen. (Sez. 2 n. 41004 del 06/07/2011). E ribadisce, con la Sez. 6 n. 36573 del 04/07/2012, che il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, escluda un’aggravante non può elevare la pena riferita alle singole componenti. Poiché dalla sentenza di primo grado non emerge se l’aumento sia stato calcolato ai sensi dell’art. 63, comma 4, lo stesso va nuovamente determinato. La sentenza è annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello, restando assorbito il terzo motivo sulle attenuanti generiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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