La genericità del motivo ex art. 581 c.p.p. rende inammissibile il ricorso (Cass. pen. Sez. 7 n. 10175 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità, il motivo di ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione logicamente corretta, ometta di indicare gli elementi alla base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi. La censura relativa alle modalità di assunzione della prova deve essere proposta nel corso dell’acquisizione e non può essere sollevata per la prima volta con l’atto di impugnazione. Il vizio di motivazione censurabile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è solo quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo con le massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, dichiarata estinta per prescrizione una delle imputazioni e rideterminato il trattamento sanzionatorio, aveva confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 99, 223 e 216, primo comma, n. 1), R.D. n. 267/1942. La Corte territoriale aveva riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 219, ultimo comma, R.D. n. 267/1942.
Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva tre motivi di doglianza. Con il primo, deduceva un vizio di motivazione per la mancata derubricazione del reato in quello di bancarotta semplice. Con il secondo, lamentava la mancata assunzione di una prova testimoniale ritenuta decisiva. Con il terzo, infine, contestava il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi, ritenendoli tutti infondati. In relazione al primo motivo, il Collegio ha rilevato come lo stesso fosse generico per indeterminatezza, in quanto privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorrente, infatti, non aveva indicato gli elementi a fondamento della censura, impedendo al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato. La motivazione della sentenza impugnata, sul punto, era stata ritenuta logicamente corretta, avendo fornito implicita risposta all’istanza di derubricazione.
Quanto al secondo profilo, la Corte ha precisato che l’eccezione circa le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio delle parti deve essere proposta nel corso dell’acquisizione e non può essere sollevata per la prima volta con l’atto di impugnazione. Il Collegio ha richiamato il precedente di Sez. 6, n. 13791 del 2011. Nel merito, la richiesta è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché il giudice di merito aveva esplicitato le ragioni per cui la testimonianza non era idonea a ribaltare il giudizio di condanna.
Infine, la Corte ha dichiarato il terzo motivo manifestamente infondato, ribadendo che il vizio di motivazione censurabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è solo quello emergente da un contrasto interno al ragionamento del giudice di merito. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata non presentava alcun profilo di illogicità.
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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