Motivazione della pena e continuazione con pena prossima al minimo (Cass. pen. Sez. VII n. 283 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve individuare il reato più grave e stabilire la pena base, calcolando e motivando l’aumento in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. L’obbligo di motivazione sulla congruità della pena si attenua quanto più la pena irrogata si avvicina al minimo edittale, al punto che il mero richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. è sufficiente quando la pena sia di gran lunga più vicina al minimo che al massimo. L’onere motivazionale si fa invece più stringente quando la pena per i reati satellite coincide con il minimo edittale o lo supera, o quando l’aumento è sproporzionato.
Il Fatto
La difesa del ricorrente impugna davanti alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’eccessività della pena. La censura investe in particolare gli aumenti applicati per la continuazione tra i reati ascritti.
Il ricorrente contesta il trattamento sanzionatorio complessivo, ritenendo non adeguatamente giustificato il quantum irrogato per i reati satellite rispetto alla pena base. La questione arriva così davanti alla Sezione VII, chiamata a verificare la tenuta della motivazione sul punto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla regola di giudizio consolidata in tema di reato continuato: il giudice, oltre a individuare il reato più grave e a fissare la pena base, deve calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Il riferimento è a Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, che la Sezione richiama come criterio applicativo.
Su questa base la Corte ribadisce il principio secondo cui, quando viene irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il semplice richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. realizza una motivazione sufficiente. L’obbligo di dar conto della congruità della pena si attenua, infatti, man mano che la pena in concreto si avvicina al minimo edittale.
Il Collegio richiama un nutrito orientamento di legittimità: Sez. I n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv. 201537; Sez. II n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. IV n. 46412 del 05/11/2015, Scarannozzino, Rv. 265283; Sez. III n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288. Da quest’ultima la Corte mutua anche il criterio di calcolo della media edittale, che non si ottiene dimezzando il massimo, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano minimo e massimo e aggiungendo il risultato al minimo.
La Sezione estende poi il ragionamento alle pene determinate in aumento per la continuazione, condividendo Sez. III n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto. Se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale, l’obbligo di motivazione si riduce; se invece la pena coincide con il minimo o lo supera, l’onere si fa più stringente, soprattutto quando la pena base sia stata fissata al minimo o l’aumento risulti sproporzionato.
Nel caso concreto la Corte territoriale ha assolto adeguatamente tale onere, come emerge dalle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, attraverso l’obiettivamente minimo aumento praticato rispetto alla misura della pena base. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.