Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove di merito (Cass. pen. Sez. III n. 4254 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata ha un orizzonte circoscritto e non consente alla Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Esso è limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione, senza verifica dell’adeguatezza delle argomentazioni o della loro rispondenza alle acquisizioni processuali. È pertanto inammissibile, per genericità e per estraneità ai casi consentiti, il ricorso che, senza dedurre il travisamento, solleciti una rilettura delle prove e una diversa ricostruzione del fatto. È del pari inammissibile, per violazione del dovere di specificità, l’appello che si limiti a chiedere le attenuanti generiche o il minimo della pena senza enunciare in forma puntuale i rilievi critici rispetto ai capi e ai punti della decisione impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, per i reati di omessa presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte dirette e sul valore aggiunto e di occultamento o distruzione delle scritture contabili, contestati nella qualità di amministratore di diritto e poi di fatto di una società cooperativa. La Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna, rigettando i rilievi difensivi.
Davanti alla Suprema Corte il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla propria qualifica di amministratore di fatto dopo la cessazione dalla carica formale. Con il secondo motivo ha lamentato l’omessa motivazione sulla richiesta, formulata in appello, di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di riduzione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto entrambi i profili. Quanto al primo motivo, il Collegio rileva che esso è generico, perché prescinde dalla completa ratio decisoria e trascura l’argomento accusatorio sviluppato nella sentenza di appello; è inoltre proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, poiché sollecita la Corte a superare i confini della propria cognizione mediante richiami al contenuto delle prove assunte in merito, delle quali non è mai stato dedotto il travisamento.
La sentenza ribadisce che il controllo sulla motivazione non consente una “rilettura” degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. La mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata valutazione delle risultanze processuali non integra alcun vizio di legittimità. Il compito della Suprema Corte non è sovrapporre la propria valutazione sull’affidabilità delle fonti di prova, ma stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato gli elementi disponibili, ne abbiano dato corretta interpretazione e abbiano applicato le regole della logica.
Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 6402 del 1997, Dessimone, le Sezioni Unite n. 930 del 1996, Clarke, le Sezioni Unite n. 2110 del 1995, Fachini e le Sezioni Unite n. 41570 del 2023, Caradonna: ogni discorso confutativo sul significato della prova è estraneo all’ambito applicativo dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., perché nessun elemento di prova può essere interpretato per “brani” né fuori dal contesto in cui è inserito.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo reputa inammissibile perché era generico l’atto di appello, non conforme al dovere di stretta specificità introdotto dal comma 1-bis dell’art. 581 cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022, applicabile agli appelli proposti avverso sentenze di primo grado pronunciate, come nella specie, dopo il 30 dicembre 2022. Chiedere le attenuanti generiche o il minimo della pena nelle sole conclusioni, senza indicare in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici riferiti ai capi e ai punti della decisione, rende l’appello inammissibile in parte qua.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata equitativamente in 3.000,00 euro. Il Collegio dichiara di esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo edittale la sanzione prevista dalla medesima norma in caso di inammissibilità.
Nota della Redazione
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