Inammissibile il ricorso fondato su rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 3280 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, rientrando tra quelle che la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen., può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità purché l’impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto. È pertanto inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o di vizio motivazionale, tenda a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito. Il sindacato di legittimità resta estraneo a simili censure quando difetti l’individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata, all’esito del giudizio di appello definito dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza del 19.03.2024, per il reato di cui all’art. 646 cod. pen. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica e di prova degli elementi costitutivi del reato.

La difesa ha contestato la riconducibilità del fatto alla fattispecie dell’appropriazione indebita e la sussistenza dei relativi elementi costitutivi, sollecitando di fatto una diversa lettura delle risultanze istruttorie. La questione centrale attiene alla possibilità di dedurre per la prima volta in sede di legittimità la qualificazione giuridica e ai limiti del sindacato sulla motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 609 cod. proc. pen. per riconoscere che la questione di qualificazione giuridica è deducibile anche per la prima volta in cassazione. Il presupposto è però duplice: che l’impugnazione non sia inammissibile e che per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto. Il principio viene richiamato con il richiamo a Sez. II n. 17235 del 17.01.2018.

La Corte rileva tuttavia che nel caso concreto le doglianze difensive, pur formalmente articolate come violazione di legge e vizio di motivazione, si fondano su questioni di fatto. Esse tendono a una rivalutazione delle fonti probatorie o a una ricostruzione alternativa dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli seguiti dal giudice del merito.

Tale operazione è estranea al sindacato di legittimità. Il ricorso non individua specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, e resta quindi privo della concreta specificità richiesta.

La Corte verifica inoltre che i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento con corretti argomenti logici e giuridici, come attestato dai richiami a Sez. II n. 40870 del 20.06.2017, Sez. II n. 44650 del 24.09.2015 e Sez. II n. 27023 del 27.03.2012. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Infine, la memoria depositata dal difensore della parte civile è stata ritenuta tardiva rispetto al termine dell’art. 611 cod. proc. pen. La richiesta di liquidazione delle spese è respinta, per la tardività e per l’assenza di elementi utili alla discussione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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