Remissione della querela in cassazione e statuizioni civili (Cass. pen. Sez. I n. 31602/2026)
Principi di diritto (Massima)
La remissione della querela, validamente formulata dalla persona offesa e accettata dal querelato, estingue il reato procedibile a querela. Quando interviene nel giudizio di cassazione, la causa estintiva opera anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e comporta l’eliminazione delle statuizioni civili collegate al reato estinto. L’annullamento senza rinvio consegue se non emergono cause di proscioglimento prevalenti ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In mancanza di una diversa pattuizione, le spese processuali restano a carico del querelato ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale dichiarava il ricorrente responsabile della contravvenzione prevista dall’art. 660 cod. pen., commessa ai danni della persona offesa. Riconosciute le circostanze attenuanti generiche, applicava la pena di 200 euro di ammenda. Disponeva inoltre il risarcimento del danno in favore della parte civile e subordinava la sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligazione risarcitoria.
Il condannato ricorreva per cassazione contestando, con il primo motivo, la sussistenza della petulanza richiesta dalla fattispecie incriminatrice. A suo avviso, la condotta consisteva in un isolato ed estemporaneo atto di scherno, privo dei caratteri di insistenza e ripetitività. Con il secondo motivo censurava il diniego della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la persona offesa rimetteva la querela e il ricorrente accettava espressamente la remissione.
La Motivazione della Corte
La Corte concentra la decisione sulla causa estintiva sopravvenuta, senza esaminare le doglianze relative alla configurabilità del reato e alla particolare tenuità del fatto. Dalla documentazione acquisita risulta che la persona offesa ha validamente rimesso la querela e che il querelato ha manifestato un’accettazione espressa. Si perfezionano così i presupposti per l’estinzione della contravvenzione, trattandosi di un illecito procedibile a querela.
Prima di dichiarare l’estinzione, il giudice di legittimità verifica l’eventuale presenza di ragioni di proscioglimento suscettibili di prevalere ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. La sentenza esclude che dagli atti emergano motivi idonei a imporre una formula più favorevole. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata per intervenuta remissione della querela.
L’effetto estintivo si riflette anche sulle statuizioni civili. La Corte richiama l’indirizzo secondo cui la remissione intervenuta durante il giudizio di cassazione travolge le decisioni risarcitorie collegate al reato estinto, persino quando siano configurabili cause di inammissibilità del ricorso. A sostegno sono richiamate, tra le altre, Sez. 2, n. 41441 del 25 novembre 2025, Sez. 4, n. 45594 dell’11 novembre 2021 e Sez. 2, n. 37688 dell’8 luglio 2014.
La soluzione deriva dal venir meno del titolo penale al quale risultano collegate le statuizioni in favore della parte civile. La Corte dispone pertanto la loro eliminazione, senza mantenerne gli effetti nonostante la precedente condanna. Quanto alle spese processuali, trova applicazione l’art. 340, comma 4, cod. proc. pen. In assenza di una diversa pattuizione tra gli interessati, il relativo onere viene posto a carico del querelato, che coincide nel caso esaminato con il ricorrente.
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