Inammissibile il ricorso avverso il silenzio sulla protezione internazionale per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 13289 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La situazione giuridica soggettiva dello straniero richiedente protezione internazionale rientra nel novero dei diritti umani fondamentali; la garanzia apprestata dall’art. 2 Cost. esclude che detta posizione possa essere degradata ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo. Ne consegue che le controversie relative alla domanda di protezione internazionale ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 25/2008. Quando il rapporto giuridico sottostante al silenzio serbato dall’Amministrazione involge posizioni di diritto soggettivo, è inammissibile il ricorso proposto ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità dell’inadempimento, poiché la norma processuale che prevede la tutela avverso il silenzio non fonda la giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato in data 31.01.2024 una domanda di protezione internazionale all’Amministrazione, che era rimasta priva di riscontro. Avverso tale inerzia, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento, chiedendo l’ordine di provvedere sull’istanza. Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, nell’udienza camerale fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, ha dato avviso ex art. 60 c.p.a. della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata e ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 5, c.p.a., la questione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Tribunale richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la posizione dello straniero richiedente protezione internazionale attiene ai diritti umani fondamentali. La garanzia dell’art. 2 Cost. impedisce che tali situazioni possano essere degradate a interessi legittimi in ragione della discrezionalità amministrativa; pertanto, le controversie in materia appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Tale conclusione trova conferma nella disciplina positiva: l’art. 35 del D.Lgs. n. 25/2008 prevede che avverso i provvedimenti della Commissione territoriale e della Commissione nazionale sia ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria.

Il Collegio evidenzia, inoltre, che il difetto di giurisdizione relativo al rapporto sostanziale non può essere aggirato tramite l’istituto del silenzio-inadempimento. Quando il rapporto sottostante involge posizioni di diritto soggettivo, il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. è inammissibile, poiché la norma processuale che prevede la tutela avverso il silenzio non costituisce titolo di giurisdizione del giudice amministrativo.

In accoglimento dell’eccezione rilevata d’ufficio, la controversia è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione dinanzi al giudice ordinario nei termini e con gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a. Nulla è statuito per le spese di lite, stante la mancata costituzione della controparte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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