Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel ripiano dei tetti di spesa (TAR Lazio n. 3769 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del merito determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice deve prendere atto dell’univoco comportamento della parte che abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in ossequio al principio dispositivo. La declaratoria di improcedibilità non postula l’esame delle censure, restando la controversia definita sul solo piano processuale. La particolarità delle questioni sottostanti giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio gli atti con cui lo Stato e alcune Regioni avevano attribuito agli operatori economici gli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Il ricorso introduttivo era proposto avverso il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto, le linee guida attuative e la determinazione regionale di attribuzione delle quote; seguivano motivi aggiunti nei confronti di ulteriori provvedimenti regionali.

Nel corso del giudizio la ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito, avendo provveduto al pagamento delle quote asseritamente dovute nella misura ridotta stabilita dal decreto legge n. 95/2025. La questione perveniva quindi al collegio sul solo piano dell’interesse.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che, con atto depositato in data 10 dicembre 2025, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti, avendo provveduto al pagamento delle quote nella misura ridotta stabilita dal decreto legge n. 95/2025, come attestato dalle ricevute di pagamento versate agli atti di causa.

A fronte di tale univoco comportamento, il collegio ritiene di non poter che prendere atto dell’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione si fonda sul rispetto del principio dispositivo e trova il proprio riferimento nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale richiama sul punto un indirizzo consolidato, citando Consiglio di Stato sez. II, 07 febbraio 2022, n. 867 e Consiglio di Stato sez. II, 09 agosto 2021, n. 5813, a conferma della conformità della declaratoria alla giurisprudenza amministrativa.

Quanto alle spese, il collegio osserva che l’esito della controversia e la particolarità delle questioni sottostanti il giudizio giustificano l’integrale compensazione tra le parti. La pronuncia resta quindi confinata al piano processuale, senza alcun esame del merito delle censure articolate avverso gli atti di ripiano.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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