Obbligo immediato di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale anche in caso di indisponibilità di posti (TAR Lazio n. 13290 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
A fronte dell’istanza di accesso a una struttura di accoglienza presentata da un richiedente protezione internazionale, l’Amministrazione, una volta verificata la sussistenza dei requisiti di legge, è tenuta a disporre l’accoglienza in una delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015. L’obbligo di assicurare le misure di accoglienza ha carattere immediato e non è suscettibile di compressione per ragioni meramente organizzative o per carenze di posti nelle strutture ordinarie. La temporanea indisponibilità di posti non può tradursi in un diniego; l’inserimento in una lista di attesa costituisce atto meramente interlocutorio; l’assenza di condizioni di vulnerabilità non è ostativa all’accesso alle ordinarie misure di accoglienza, essendo rilevante solo per le particolari misure dell’art. 17 d.lgs. n. 142/2015.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero richiedente protezione internazionale, presentava istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale previsto dal d.lgs. n. 142/2015, al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale. A fronte dell’inerzia serbata dall’Amministrazione sull’istanza, il ricorrente adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere. Si costituivano in giudizio la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma e il Ministero dell’Interno, depositando una nota difensiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti per la definizione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha ritenuto il ricorso fondato. La posizione del ricorrente è disciplinata dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, che pone a carico dell’Amministrazione competente specifici obblighi in ordine alla predisposizione e all’erogazione delle misure di accoglienza. In tale quadro si inserisce il generale dovere di conclusione del procedimento con provvedimento espresso entro il termine di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990.

Il TAR ha disatteso le argomentazioni difensive dell’Amministrazione, ribadendo l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato secondo cui l’obbligo di assicurare le misure di accoglienza, previsto dalla direttiva 2013/33/UE e dal d.lgs. n. 142/2015, ha carattere immediato. Non può essere compresso per ragioni organizzative o per carenze di posti nelle strutture ordinarie. Il Collegio ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, sentenza n. 8670 del 7 novembre 2025, secondo cui l’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, è tenuta a disporre l’accoglienza nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015.

Da tale principio discendono plurime conseguenze: la temporanea indisponibilità di posti non può risolversi in un diniego; l’inserimento in lista di attesa è atto meramente interlocutorio, non satisfattivo dell’obbligo legale; le esigenze organizzative incidono solo sulle modalità dell’accoglienza, mai sulla sua attivazione. Il Collegio ha inoltre precisato che l’asserita assenza di condizioni di eccezionale e documentata vulnerabilità non è ostativa all’accesso alle misure ordinarie, essendo tale requisito indispensabile esclusivamente per le particolari misure riferite alle persone vulnerabili ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 142/2015.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, disponendo sin d’ora la nomina di un Commissario ad acta, nella persona del responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, per il caso di perdurante inerzia. Ha infine compensato le spese di lite e ammesso il ricorrente in via definitiva al gratuito patrocinio a spese dello Stato, liquidando la somma di euro 991,90, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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