Obblighi di trasparenza sul concessionario demaniale che gestisce l’ormeggio (Cons. Stato n. 6805 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario di un bene demaniale marittimo che gestisce un approdo per la nautica da diporto è assoggettato agli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 3, del medesimo decreto. La circostanza che l’attività prevalente sia svolta con metodo economico e che la società non rivesta la qualifica di organismo di diritto pubblico non esonera dall’osservanza di tali obblighi, che operano per i segmenti di attività riconducibili all’erogazione di un servizio pubblico. Rientrano in tali segmenti l’accettazione delle prenotazioni e la stipula dei contratti di ormeggio, rispetto ai quali l’utente ha diritto di conoscere i criteri di valutazione delle richieste e le liste di attesa. L’accesso civico è pertanto esperibile, ferma restando la facoltà dell’ente di adottare le misure necessarie a proteggere i dati personali dei terzi e i segreti aziendali, mediante l’omissazione dei nominativi e dei corrispettivi.
Il Fatto
Un’utente, che aveva ormeggiato il proprio gommone presso un’area portuale nella stagione estiva, chiedeva l’assegnazione di un posto anche per l’anno successivo, senza ricevere risposta né giustificazione. Per verificare i criteri adottati nella gestione delle richieste, presentava istanza di accesso civico avente ad oggetto le liste di attesa e i contratti di ormeggio stipulati per le stagioni estive.
La società concessionaria negava dapprima l’accesso, sostenendo la non applicabilità della disciplina sulla trasparenza a quel settore e l’esigenza di tutela degli interessi economici dei privati; il diniego era confermato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il TAR Liguria, adito con ricorso ex art. 116 del c.p.a., annullava il provvedimento di diniego. La società propone appello, contestando la qualificazione della propria attività e la riconducibilità della stessa agli obblighi di trasparenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il nodo centrale della qualificazione dell’attività svolta dalla concessionaria. L’appellante richiama una propria precedente decisione della Sez. VI n. 1574/2012, che aveva valorizzato i caratteri economici dell’attività e la natura imprenditoriale della gestione. Il Consiglio di Stato ritiene però tale precedente non decisivo: esso riguardava la qualificazione della società quale organismo di diritto pubblico, ai fini dell’affidamento dei contratti pubblici, questione distinta dalla sottoposizione agli obblighi di trasparenza.
Il percorso argomentativo del primo giudice viene condiviso nel suo complesso, anche prescindendo dalla esatta qualificazione dell’attività come gestione di un porto turistico. Anche ammesso che si tratti di un semplice approdo turistico o di un punto di ormeggio, resta fermo che si tratta dell’utilizzazione di un bene demaniale in concessione con la specifica finalità di offrire un servizio qualificato per la nautica da diporto.
Assume rilievo decisivo la configurazione giuridica della società e dell’attività gestita. L’apertura al mercato, desumibile dall’offerta al pubblico del servizio, la natura dello stesso, svolto mediante uso di bene demaniale, e la scarsità della risorsa, sia quanto al bene sia quanto all’attività, inducono a ritenere che l’ormeggio presupponga l’erogazione di un servizio pubblico. Ne deriva che, nel segmento consistente nell’accettare le prenotazioni e nello stipulare i contratti, la società deve rispettare la parità di trattamento fra gli aspiranti e, dunque, è soggetta agli obblighi di trasparenza e all’accesso civico.
Il Collegio precisa che la mancata qualificazione come organismo di diritto pubblico, che esenterebbe dalle procedure di evidenza pubblica, non vale a esonerare dagli obblighi di trasparenza. Quanto alla dedotta esigenza di privacy aziendale, osserva che la richiesta non mirava a conoscere nominativamente i titolari dei rapporti, ma i criteri di valutazione delle domande. I documenti riferibili ai rapporti in corso avrebbero potuto essere omissati quanto ai corrispettivi, ai nominativi e alle caratteristiche delle imbarcazioni, garantendo così la riservatezza dei terzi e i segreti commerciali.
L’appello è quindi rigettato, con condanna della parte appellante alle spese processuali.
Nota della Redazione
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