Obiettiva incertezza sull’imposta unica prima del 2011: esclusa la sanzione per il bookmaker estero (Cass. civ. Sez. 5 n. 6203 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sulle scommesse, l’obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero che opera in Italia tramite centri di trasmissione dati, ravvisabile per il periodo antecedente all’entrata in vigore della disposizione interpretativa di cui all’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010, integra l’esimente di cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 e comporta l’esclusione della punibilità. La certezza del diritto non è lesa dall’orientamento che riconosce la natura di coobbligato solidale del bookmaker estero per la sola annualità d’imposta successiva al 2011. L’inammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., consegue alla conformità della decisione impugnata al consolidato orientamento della Corte, senza che residuino margini per la rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di Giustizia.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli notificava a un centro di trasmissione dati e, in qualità di coobbligata solidale, alla società di scommesse maltese, un avviso di accertamento per omesso versamento dell’imposta unica sulla raccolta di scommesse sportive a quota fissa relativo all’anno d’imposta 2010. L’atto impositivo trovava fondamento nell’attività di raccolta svolta in Italia in assenza di licenza di pubblica sicurezza e di concessione ministeriale.
La società proponeva ricorso, rigettato dalla Commissione tributaria provinciale e, in appello, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. La CTR disattendeva le doglianze relative alla mancata traduzione dell’atto, alla carenza di soggettività passiva, al presupposto territoriale e alla conformità della normativa interna al diritto dell’Unione. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con otto motivi, chiedendo, in via pregiudiziale, la rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia, notificato oltre il termine di legge, e ha disatteso l’istanza di rimessione alla pubblica udienza, rilevando che le questioni proposte riguardano un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite.
Nel merito, ha dichiarato inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ. i motivi pregiudiziali, preliminari e i primi tre motivi di ricorso. Ha escluso la necessità di sollevare questioni di legittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il riconoscimento della natura non illecita dell’attività del bookmaker estero privo di concessione non lo sottrae all’ambito dell’imposta unica, ma ne postula anzi la realizzazione del presupposto. Ha inoltre ribadito che il fatto imponibile non è la conclusione del contratto di scommessa, ma la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco e nella raccolta delle scommesse, attività tutte svolte in Italia. Ha infine escluso la violazione dell’art. 401 della direttiva IVA, non configurandosi un tributo sul volume d’affari avente le caratteristiche dell’imposta sul valore aggiunto.
La Corte ha invece accolto il quarto motivo, concernente l’applicazione dell’esimente dell’obiettiva condizione di incertezza di cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997. Ha rilevato che la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto che l’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 si prestava, prima dell’intervento interpretativo del 2010, a una duplice opzione ermeneutica in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero privo di concessione. La disposizione del 2010 è intervenuta proprio per dirimere tale incertezza.
Ne consegue che, per l’annualità d’imposta 2010, anteriore all’entrata in vigore della norma interpretativa, sussistono le obiettive condizioni di incertezza che escludono la colpevolezza del contribuente e, quindi, la debenza delle sanzioni. La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso della contribuente solo su tale punto, compensando integralmente le spese di lite.
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Nota della Redazione
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