Inammissibile il ricorso, no spese alla parte civile non divenuta parte dialettica (Cass. pen. Sez. VII n. 23273 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile presuppone che quest’ultima abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi in maniera non meramente formale. La sola richiesta di liquidazione delle spese del grado, priva di argomentazioni di contrasto ai motivi di ricorso, integra un’attività di carattere meramente formale e non giustifica la condanna. La questione di competenza territoriale non può essere proposta oltre la conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, il primo accertamento della costituzione delle parti, in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis. L’accertamento delle condizioni per l’applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce accertamento di fatto, non sindacabile in legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di Salerno ha confermato la propria responsabilità. Propone ricorso per cassazione articolando due motivi: violazione della legge processuale per la mancata dichiarazione di incompetenza territoriale e violazione di legge con vizio di motivazione per la mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare.

Nel giudizio di legittimità la parte civile chiede la liquidazione delle spese processuali del grado. La questione relativa alla rifusione delle spese in favore della parte civile, nel rito camerale davanti alla Corte, costituisce il profilo di maggiore interesse della decisione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte ribadisce che, per il principio della perpetuatio jurisdictionis, la questione sulla competenza per territorio non può essere proposta oltre i limiti temporali costituiti dalla conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, dal compimento per la prima volta dell’accertamento della costituzione delle parti. Restano privi di rilievo gli eventi istruttori o decisori successivi.

Il secondo motivo è parimenti infondato. L’accertamento sulla sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una sanzione sostitutiva della pena detentiva breve è un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico. I giudici di appello hanno valorizzato i precedenti penali del ricorrente per reati specifici o analoghi, espressivi di uno stile di vita improntato alla commissione di reati contro il patrimonio e di assenza di resipiscenza.

La Corte richiama il principio per cui il giudice può respingere la richiesta di sostituzione facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali, purché dalla loro valutazione emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi rieducativa della pena, al contenimento del rischio di recidiva e all’adempimento delle prescrizioni imposte.

Sul profilo delle spese, la Corte ricorda l’orientamento secondo cui la condanna alla rifusione in favore della parte civile è subordinata a un’attività di contrasto effettiva e non meramente formale. Nella fattispecie il procuratore speciale della parte civile si è limitato a chiedere la liquidazione delle spese, senza argomentare contro i motivi di ricorso: manca dunque l’efficacia di contrasto richiesta. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, mentre la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile è rigettata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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