Restituzione atti al PM per traduzione decreto penale è atto abnorme (Cass. pen. Sez. V n. 22670 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il giudice del dibattimento, a fronte dell’eccezione di omessa traduzione del decreto penale di condanna nella lingua conosciuta dall’imputato alloglotta, dichiari la nullità dell’atto e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per la redazione di un nuovo decreto integra un atto funzionalmente abnorme, immediatamente ricorribile per cassazione. La declaratoria di nullità per omessa traduzione non comporta la restituzione degli atti al pubblico ministero, ma la rinnovazione della citazione a cura dello stesso giudice del dibattimento. La regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, con regressione dell’esercizio dell’azione penale, contrasta con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. e con la cadenza processuale dell’art. 464 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Cosenza, in accoglimento dell’eccezione della difesa, aveva dichiarato la nullità del decreto penale di condanna per omessa traduzione nella lingua madre degli imputati, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero perché redigesse un nuovo decreto in arabo e in bangladese. Il giudizio era stato introdotto a seguito di opposizione al decreto penale, dopo che il giudice aveva disposto la traduzione del decreto in inglese, la nomina di un difensore di fiducia e la proposizione dell’opposizione, tutti atti redatti in lingua italiana.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza impugna per cassazione l’ordinanza, deducendone l’abnormità per avere il giudice, anziché disporre direttamente la traduzione e proseguire il giudizio, imposto al pubblico ministero la redazione di un nuovo decreto, incidendo sulle modalità di esercizio dell’azione penale e provocando una illegittima regressione del procedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato pacifico in tema di traduzione degli atti. L’art. 143 cod. proc. pen., nell’interpretazione estensiva offerta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del 1993, si riferisce anche al decreto che dispone il giudizio immediato, trattandosi di atto fondamentale del processo. La Corte richiama Sez. 4, n. 25616 del 05.05.2004 e, a monte, Sez. U, n. 5052 del 24.09.2003, Zahgaitis.
Il Collegio ribadisce poi un principio già affermato: l’omessa traduzione del decreto di giudizio immediato, emesso nei confronti dell’imputato straniero del quale sia accertata la non conoscenza della lingua italiana, determina una nullità generale di tipo intermedio, sanata dalla comparizione della parte, che, se tempestivamente dedotta, non comporta la restituzione degli atti al pubblico ministero, bensì la rinnovazione della citazione a cura del giudice del dibattimento (Sez. 5, n. 11060 del 17.11.2017, dep. 2018, Kovacs). Alla declaratoria di nullità per omessa traduzione non segue la restituzione degli atti al pubblico ministero — con indebita regressione — ma la rinnovazione della citazione da parte dello stesso giudice, trattandosi di vizio che non afferisce al decreto ma all’omesso adempimento di un successivo incombente.
Su questa base il Collegio qualifica l’ordinanza impugnata. Il concetto di abnormità dell’atto processuale rileva tanto nel profilo strutturale, quando l’atto si pone fuori dal sistema organico della legge processuale, quanto nel profilo funzionale, quando determina la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo oppure provoca indebite regressioni, ponendosi in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata. Nella specie l’atto, privo di autonomo mezzo di impugnazione, è funzionalmente abnorme, avendo determinato una indebita regressione alla stregua di una ravvisata, insussistente violazione di legge processuale.
Il percorso argomentativo si chiude sull’art. 461 cod. proc. pen.: con l’opposizione l’imputato può chiedere il giudizio immediato, il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. All’esito dell’opposizione, ove non si opti per un rito alternativo, il giudizio segue a norma degli artt. 456 e 464 cod. proc. pen., mediante fissazione dell’udienza dibattimentale. Il decreto penale opposto perde la natura di condanna anticipata e produce solo l’effetto di costituire il presupposto di un giudizio autonomo, ed è revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio. Del tutto inconferente è dunque la ragione della regressione, che ha messo nel nulla l’esercizio dell’azione penale, tanto più che il giudice aveva già disposto la nomina di un interprete. Il provvedimento è pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per l’ulteriore corso.
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Nota della Redazione
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