Esigenze cautelari e attualità del pericolo di recidiva con motivazione congrua (Cass. pen. Sez. V n. 23027 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il giudice del riesame assolve l’obbligo di motivazione sulla attualità e concretezza del pericolo di recidiva quando collega il ruolo di vertice e di organizzazione rivestito dall’indagato nel sodalizio alla persistente operatività del gruppo, desunta da elementi recenti, e non si limita a valorizzare fatti risalenti. Non è censurabile, per vizio di motivazione apparente, il provvedimento che dia conto della mancata cesura dell’indagato dal contesto criminale e della sua non assimilabilità alla posizione dei coindagati collaboranti. La doglianza che non si confronti con le argomentazioni del provvedimento impugnato e proponga una mera rivalutazione nel merito è inammissibile per genericità, ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha respinto l’appello presentato ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere.
La misura era stata applicata in relazione a un reato associativo contestato come organizzazione dedita a reati tributari, di riciclaggio e autoriciclaggio, con l’aggravante della transnazionalità. Il titolo cautelare era stato emesso dopo l’annullamento di un primo provvedimento. Il ricorso deduce tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sull’attualità del pericolo di recidiva, sull’attualità del pericolo di fuga e sull’adeguatezza della misura, con richiesta subordinata di arresti domiciliari con controllo elettronico.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo — che lamenta la natura assertiva della motivazione sull’attualità del pericolo di recidiva — è ritenuto aspecifico e manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta con la parte della decisione che evidenzia il suo ruolo di spicco nel sodalizio e il contributo all’espansione dello stesso mediante nuove alleanze.
La Corte ricostruisce il percorso del Tribunale del riesame, che aveva richiamato il provvedimento emesso in sede di riesame dell’ordinanza genetica, nel frattempo divenuto definitivo per la declaratoria di inammissibilità di un precedente ricorso. Quel provvedimento aveva già valutato i presupposti cautelari e il ruolo organizzativo e propulsivo dell’indagato.
Quanto al periculum, il Tribunale aveva illustrato gli elementi che denotano l’assenza di segnali di interruzione della condotta, escludendo l’assimilabilità della posizione del ricorrente a quella dei coindagati che avevano collaborato. Il materiale sequestrato aveva rivelato una operatività interrotta solo dall’esecuzione dei provvedimenti cautelari.
Il profilo relativo al pericolo di fuga è ritenuto assorbito, avendo il Tribunale evidenziato che anche il solo rischio di recidiva è di grado tale da richiedere la custodia in carcere, per la natura dei reati e per il ruolo non meramente esecutivo dell’indagato. La Corte osserva che il Tribunale ha offerto una congrua motivazione sulla idoneità della sola misura carceraria, rilevando il rischio di riattivazione anche dal domicilio, in un contesto caratterizzato da prestanome e sistemi di comunicazione protetti.
In conclusione, a fronte di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche del ricorrente risultano generiche e non correlano le ragioni della decisione impugnata con quelle dell’atto di impugnazione, come richiede l’art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Ne deriva la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, oltre agli adempimenti di cancelleria.
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Nota della Redazione
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