Inammissibile il ricorso contro il verbale della conferenza di servizi istruttoria (TAR Veneto n. 253 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il verbale della conferenza di servizi istruttoria è atto endoprocedimentale privo di autonoma capacità lesiva, in quanto non contiene determinazioni conclusive né produce effetti immediati sulla posizione giuridica del privato. Esso è pertanto inammissibile laddove impugnato in via autonoma, potendo essere censurato solo unitamente all’atto conclusivo del procedimento. L’interesse a ricorrere presuppone un’attuale e concreta lesività, che difetta quando l’atto si risolva in una mera pronuncia interlocutoria o in una richiesta di integrazioni progettuali. La partecipazione volontaria del proprietario non responsabile al procedimento di bonifica, ai sensi dell’art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, non comporta l’implicita attribuzione della responsabilità per l’inquinamento.
Il Fatto
La società ricorrente ha acquistato nel 2015, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, un complesso immobiliare già oggetto di un’ordinanza comunale di rimozione di rifiuti interrati non pericolosi risalente al 2010. Il contratto prevedeva che l’acquirente si facesse carico di tale rimozione. Successivamente la società ha rilevato la presenza di contaminazione da fibre di amianto nei rifiuti interrati, circostanza prima non nota.
La scoperta ha condotto alla convocazione di tavoli tecnici e conferenze di servizi. Il verbale della conferenza istruttoria del 28 aprile 2021 e la nota comunale del 2 luglio 2021 hanno richiesto alla ricorrente un progetto di messa in sicurezza permanente con capping e palancolatura laterale totale. La società ha impugnato tali atti davanti al TAR, deducendo la propria estraneità all’abbandono dei rifiuti e l’illegittimità delle prescrizioni tecniche. Il Comune e il Consiglio di Bacino hanno eccepito l’inammissibilità per natura endoprocedimentale dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione in rito, ritenendola fondata. Il verbale della conferenza di servizi istruttoria, convocata su richiesta della ricorrente, costituisce un atto endoprocedimentale, privo di effetti lesivi diretti e non idoneo a incidere sulla posizione giuridica della società. Esso non è autonomamente impugnabile, poiché non produce effetti immediati né determina un arresto procedimentale, risolvendosi in una mera pronuncia interlocutoria.
Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso avverso il verbale della conferenza di servizi istruttoria, spettando valenza determinativa ed eventualmente lesiva al solo provvedimento finale. I verbali istruttori possono essere censurati solo insieme all’atto conclusivo, poiché l’interesse a ricorrere è subordinato a una lesività attuale e concreta.
Nel caso concreto tale interesse manca, perché le determinazioni impugnate sono prive di contenuto autonomamente precettivo. Dalla conferenza non conseguono effetti immediati né un arresto procedimentale, essendo state richieste mere integrazioni progettuali; il procedimento non risulta quindi concluso in senso sfavorevole, con conseguenze preclusive rispetto all’esercizio dell’attività.
Il Collegio precisa inoltre, in via subordinata, che i motivi sarebbero comunque infondati. La conferenza non ha imposto obblighi definitivi, limitandosi a valutare il progetto preliminare e a richiedere integrazioni tecniche. La partecipazione della ricorrente è avvenuta su base volontaria, ai sensi dell’art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, senza che ciò comporti attribuzione di responsabilità per l’inquinamento.
Quanto alle prescrizioni tecniche, la richiesta di palancolatura laterale totale è giustificata dal principio di precauzione e risponde alla definizione di messa in sicurezza permanente di cui all’art. 240, lett. o), del d.lgs. n. 152/2006, che impone il completo isolamento delle fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti. La soluzione del solo capping con monitoraggio non assicura tale isolamento. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con spese compensate.
Nota della Redazione
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