Carta elettronica del docente: ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 565 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sull’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. e, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato. L’inadempimento allegato dal creditore, non contestato né chiarito dall’Amministrazione, integrato il riparto dell’onere della prova tra debitore e creditore, impone l’accoglimento della domanda. In caso di perdurante inerzia, va nominato commissario ad acta il dirigente dell’ufficio scolastico regionale, che opera quale organo ausiliario del giudice e non nell’esercizio di poteri amministrativi di cura dell’interesse pubblico.
Il Fatto
Una docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo l’esecuzione della sentenza con cui il giudice ordinario aveva accertato il suo diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per tre anni scolastici e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la relativa somma tramite il sistema della carta, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza svolgere difese. La ricorrente ha allegato l’inadempimento dell’Amministrazione, che non ha attivato in suo favore il beneficio riconosciuto dal titolo esecutivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato il carattere definitivo del titolo, risultante dall’attestazione di cancelleria depositata in giudizio, e ha ritenuto integrata la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.
Ha poi accertato il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Sul punto ha richiamato la riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022, che ha eliminato l’obbligo di apporre la formula esecutiva: è sufficiente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale. La notificazione in copia conforme era avvenuta, e solo successivamente era stato notificato il ricorso per ottemperanza.
Nel merito il ricorso è stato accolto, in continuità con l’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe. L’Amministrazione non ha fornito chiarimenti sulla mancata attivazione della carta elettronica a favore della ricorrente. Richiamando i principi di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), il Collegio ha ritenuto provato l’inadempimento e ha condannato il Ministero a dare esecuzione al giudicato entro centoventi giorni, riconoscendo anche la maggior somma tra rivalutazione e interessi.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, con facoltà di delega, precisando che questi agisce quale organo ausiliario del giudice e non nell’esercizio di poteri amministrativi. Il suo compito, intrinsecamente obbligatorio, include l’ordine alla struttura tecnica di includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti che possono registrarsi e conseguire il bonus, attivando la carta anche in assenza della qualifica di docente di ruolo. Il commissario deve provvedere entro novanta giorni dalla richiesta della parte.
Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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