Piano paesaggistico e obbligo di ricognizione degli accordi di programma (C.G.A.R.S. n. 348 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il piano paesaggistico prevale sugli altri strumenti di pianificazione, programmazione e sviluppo economico, ma tale primazia presuppone un’istruttoria completa. L’art. 143, comma 1, del d. lgs. n. 42 del 2004 impone la ricognizione del territorio e la comparazione con gli altri atti di pianificazione e programmazione, con specifico riguardo allo sviluppo economico del territorio. Ove l’amministrazione ometta di considerare lo stato dei luoghi e il contenuto di accordi di programma già sottoscritti, le prescrizioni di tutela risultano irragionevoli e sproporzionate e il piano è illegittimo per difetto di istruttoria. La prevalenza dell’interesse paesaggistico non legittima istruttorie carenti né misure disancorate dalla realtà.
Il Fatto
Le società titolari di impianti chimici e di raffinazione ricadenti negli ambiti territoriali oggetto del Piano paesaggistico della Provincia di Siracusa hanno impugnato davanti al TAR Sicilia il decreto assessoriale di approvazione e le Norme Tecniche di Attuazione, segnatamente gli artt. 20 e 27. Le aree, qualificate dagli strumenti urbanistici come industriali, erano state inserite nel Paesaggio Locale 7o tra le aree soggette a recupero, con obiettivi di graduale eliminazione degli impianti e di riconversione produttiva.
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell’interesse delle ricorrenti, ravvisando un difetto di istruttoria. Gli Assessorati regionali e la Soprintendenza hanno proposto appello, contestando l’esistenza di qualsiasi obbligo di bilanciamento con gli interessi industriali, stante la prevalenza del piano paesaggistico.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio muove dal principio consolidato della primazia dell’interesse paesaggistico, richiamando la giurisprudenza costituzionale e amministrativa di ultima istanza. Il piano paesaggistico precede e costituisce limite agli altri interessi pubblici, e il contenuto dello strumento urbanistico non può porsi come vincolo od ostacolo alle sue scelte.
Tale prevalenza, però, non è incondizionata. L’art. 143, comma 1 del codice impone la ricognizione del territorio e delle sue caratteristiche e la comparazione con gli altri atti di programmazione e pianificazione. La Corte sottolinea che l’art. 144 esige la concertazione istituzionale e l’art. 145, comma 2 ammette misure di coordinamento con i piani, programmi e progetti di sviluppo economico.
Nel caso concreto erano già stati sottoscritti, anche dalla Regione Siciliana, l’Accordo di programma del 2005 per la reindustrializzazione del polo petrolchimico di Priolo e l’Accordo del 2008 per la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale. Il piano impugnato non ne aveva tenuto conto, né aveva verificato lo stato di avanzamento degli interventi di bonifica già autorizzati.
Le prescrizioni degli artt. 20 e 27 delle N.T.A., con il divieto di nuove costruzioni nelle more dei piani di recupero, risultano pertanto idonee a ostacolare la manutenzione e l’ampliamento degli impianti esistenti, nonché la realizzazione di apparecchiature necessarie per la sicurezza. Accogliere la tesi dell’appellante condurrebbe all’esito paradossale di legittimare istruttorie carenti in nome della prevalenza paesaggistica.
La Corte respinge anche il secondo motivo: l’eventuale rilascio di autorizzazioni paesaggistiche successive non incide sulla legittimità delle previsioni del piano, poiché il giudizio riguarda il piano nel suo complesso e non i singoli provvedimenti applicativi. Il terzo motivo è infondato, poiché le amministrazioni diverse dall’Assessorato dei beni culturali, pur intimate, sono prive di legittimazione passiva. L’appello è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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