Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del compendio probatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 31364 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede di legittimità, il ricorso che si risolva nella prospettazione di una diversa e più favorevole valutazione delle risultanze processuali, restando estranea ai poteri della Corte di Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46/2006, resta immutata la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione, preclusa la pura rilettura dei fatti e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione. Quanto alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., i requisiti della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento devono coesistere congiuntamente, e il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito.

Il Fatto

La Corte di appello di Genova, con sentenza dell’11.12.2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Massa in data 8.11.2021 nei confronti dell’imputato, per due ipotesi di reato previste dagli artt. 79 e 95 d.P.R. n. 115/2002. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’elemento soggettivo dei reati ascritti, e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che entrambi i motivi prospettano censure non deducibili in sede di legittimità. Sul primo motivo, il Collegio ha ribadito che esula dai poteri della Corte di Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. La mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità.

La Corte ha richiamato Sezioni Unite n. 6402 del 1997, osservando come, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46/2006, resti immutata la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione. Resta preclusa al giudice di legittimità la pura rilettura degli elementi di fatto o l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione. In tal senso sono richiamati anche Sez. V n. 17905 del 2006 e Sez. VI n. 22445 del 2009.

Nel caso concreto, il ricorrente ha in realtà invocato una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato come la norma invocata preveda quali condizioni applicative, congiuntamente e non alternativamente, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Il giudice è chiamato a valutare gli indici-criterio delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., richiamando Sez. III n. 47039 del 2015. Nel caso di specie il giudice di merito ha correttamente evidenziato gli indici che escludono la sussumibilità del fatto nella fattispecie.

All’inammissibilità del ricorso sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, richiamando Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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