Sanatoria nullità omesso avviso codifensore e risarcimento generico (Cass. pen. Sez. 6 n. 15021 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di nullità a regime intermedio derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell’imputato, il termine ultimo di deducibilità è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che dell’altro difensore, ritualmente avvisati. L’eventuale nullità risulta, pertanto, sanata se non tempestivamente eccepita dall’altro difensore o dal sostituto ai sensi dell’art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., nel termine di cui all’art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. La notifica del verbale di udienza al codifensore è idonea a escludere la nullità del procedimento. Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni non è necessaria la prova della loro effettiva sussistenza e del nesso di causalità, essendo sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, trattandosi di mera declaratoria iuris rimessa al giudice della liquidazione.
Il Fatto
La Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, appellata dalla sola parte civile, aveva riconosciuto l’imputato responsabile civilmente del delitto di cui all’art. 392 cod. pen., condannandolo al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, per aver sostituito la serratura dell’appartamento in comproprietà, impedendo all’altro comproprietario di accedervi. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando sette motivi.
Con i primi due motivi deduceva la nullità assoluta del procedimento per violazione del diritto di difesa, deducendo che il verbale dell’udienza di mutamento del rito era stato notificato all’indirizzo PEC errato di uno dei due difensori di fiducia, impedendogli di partecipare all’udienza decisoria nel corso della quale era stato sentito un teste.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha preliminarmente escluso l’applicazione dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., essendo intervenuta la costituzione di parte civile prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 38481 del 25/05/2023. Ha pertanto applicato la disciplina codicistica nella versione antecedente alla Riforma Cartabia.
Quanto ai primi due motivi, la Corte li ha ritenuti infondati. Pur emergendo dagli atti che il verbale dell’udienza del 25 novembre 2025 risultava notificato a un indirizzo PEC errato, il medesimo verbale era stato regolarmente notificato all’altro difensore di fiducia, e nel corso dell’udienza del 12 dicembre 2025 non era stata sollevata alcuna eccezione.
Richiamando il principio per cui il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio per omessa notificazione dell’avviso di udienza ad uno dei due difensori è quello della deliberazione della sentenza (Sez. U., n. 22242 del 27/01/2011, nonché Sez. 6, n. 13874 del 2014), la Corte ha concluso che l’eventuale nullità risultava sanata per intervenuta decadenza. Ne conseguiva la legittima utilizzabilità della testimonianza assunta nel giudizio di appello.
I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili in quanto prospettanti questioni in fatto. La Corte ha ritenuto immune da censure la motivazione del giudice di merito che aveva accertato l’assenza di chiavi in capo al comproprietario e la necessità per quest’ultimo di ricorrere all’autorità giudiziaria per accedere all’immobile, escludendo ogni rilevanza alla circostanza che altri comproprietari fossero in possesso delle chiavi.
Quanto al riconoscimento del danno, la Corte ha chiarito che la pronuncia di condanna generica non richiede la prova dell’effettiva sussistenza del danno, essendo sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.686,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 392 c.p. – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
- Art. 97 c.p.p. – Difensore di ufficio
- Art. 182 c.p.p. – Deducibilità delle nullità
- Art. 573 c.p.p. – Impugnazione per i soli interessi civili