Inammissibile il vizio motivazionale se manca l’impugnazione della statuizione di tardività (Cass. civ. Sez. III n. 2006 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione del giudice di appello che dichiari tardiva l’allegazione di un fatto costituisce autonoma ratio decidendi: se non è impugnata, passa in giudicato interno e rende inammissibile ogni censura che presupponga l’esame di quella allegazione, ivi compreso il giudizio di indispensabilità probatoria sui documenti nuovi. Il vizio motivazionale dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile, in presenza di pronuncia cd. di doppia conforme, se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado siano diverse da quelle della sentenza di appello. La denuncia di violazione di norme processuali non può veicolare in cassazione circostanze di fatto che avrebbero dovuto formare oggetto di tempestiva allegazione nel giudizio di merito.
Il Fatto
Una società comodataria di un’area si era impegnata, per l’intera durata del comodato a titolo gratuito, a procurare annualmente un determinato numero di tessere associative in favore del comodante, associazione automobilistica. Dedotto l’inadempimento, il comodante agì in giudizio per il risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle quote associative non procurate.
La comodataria, rimasta contumace in primo grado, fu condannata. La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 06.04.2021, rigettò il gravame, ritenendo inammissibile e comunque infondato il motivo con cui la società aveva sostenuto che l’obbligazione avesse ad oggetto tessere di valore inferiore. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 437 cod. proc. civ., sostenendo la possibilità nel rito del lavoro di produrre nuove prove se indispensabili, e il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla tipologia di tessere oggetto dell’obbligo contrattuale.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile osservando che il giudice di appello, ancor prima di valutare i documenti sotto il profilo dell’art. 345 cod. proc. civ., aveva dichiarato tardiva l’allegazione stessa. Poiché tale statuizione — peraltro coerente con l’art. 437, comma 2, cod. proc. civ., che vieta le nuove eccezioni — non risulta impugnata, non può trovare ingresso in cassazione il giudizio di indispensabilità probatoria, perché l’allegazione presupposta resta preclusa.
Il vizio motivazionale è stato parimenti ritenuto inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ.: in presenza di doppia conforme, la ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto della decisione di primo grado fossero diverse da quelle della sentenza di appello.
Con il secondo motivo la società ha dedotto la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per mancata valutazione del comportamento processuale della controparte e la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. La Corte ha ribadito l’inammissibilità del vizio motivazionale, per le ragioni già esposte, e ha qualificato come inammissibile la censura di violazione di norme di diritto, in quanto costruita su circostanze di fatto delle quali la ricorrente pretendeva l’ingresso nel giudizio attraverso la diversa doglianza del vizio motivazionale.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.