Indennità agente unico e irriducibilità retribuzione dopo scadenza accordi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13674 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di agente unico prevista dagli accordi sindacali del 12.9.1996 e del 22.12.1997 ha causa retributiva e non meramente incentivante, poiché remunera le mansioni di ritiro e consegna degli effetti postali svolte unitamente a quelle di autista. Essa costituisce oggetto di un obbligo contrattuale che, in assenza di concorde volontà delle parti, non può essere ridotto né abolito unilateralmente dal datore di lavoro, neppure ove siano mutate le condizioni economiche aziendali. Alla scadenza dell’accordo collettivo che la prevede il datore di lavoro resta tenuto alla retribuzione ex art. 2099 cod. civ., determinabile dal giudice di merito ex art. 36 Cost., con salvezza del principio di non riducibilità della retribuzione ricavato dagli artt. 2103 cod. civ. e 36 Cost., esteso alle voci compensative di particolari modalità di svolgimento della prestazione, compreso l’espletamento di compiti aggiuntivi. Il venir meno di un accordo collettivo, non seguito da ulteriore accordo modificativo o abolitivo, non autorizza la soppressione dell’indennità quando permangano le mansioni che ne costituiscono il presupposto.

Il Fatto

Il lavoratore aveva agito per ottenere il pagamento dell’indennità di agente unico per il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2013. L’indennità, introdotta dagli accordi sindacali del 12.9.1996 e del 22.12.1997, era destinata a compensare le mansioni di scambio degli effetti postali svolte insieme a quelle di autista ed era stata corrisposta fino alla fine del 1997.

Il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto; la Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la decisione, condannando la società al pagamento della somma di euro 2.778,66 oltre accessori. La Corte territoriale aveva distinto il periodo anteriore al 31.12.2010 da quello successivo, ritenendo che l’indennità fosse ancora dovuta in caso di permanente espletamento delle mansioni di agente unico, come avvenuto nel caso concreto. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal lavoratore con controricorso.

La Motivazione della Corte

La società ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e degli accordi collettivi del 27.7.2010, 6.10.2010 e 11.1.2011, oltre al vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Sosteneva che l’indennità avesse carattere incentivante e accessorio, giustificata da presupposti economici di gestione aziendale, e che le nuove fonti negoziali avessero ricompreso l’attività di carico e scarico nell’ordinaria attività di operatore trasporti.

La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, che non vi è ragione di discostare. L’indennità di agente unico remunera le mansioni di ritiro e consegna degli oggetti postali svolte insieme a quelle di autista: ha dunque causa retributiva, non esclusa dal motivo incentivante, ed è oggetto di un obbligo contrattuale che non può essere ridotto o abolito senza la concorde volontà delle parti.

La Corte ha richiamato il principio di non riducibilità della retribuzione, ricavato dagli artt. 2103 cod. civ. e 36 Cost. ed esteso alle voci compensative di particolari modalità di svolgimento del lavoro, compreso l’espletamento di compiti aggiuntivi. Ha inoltre precisato che la scadenza del termine di un accordo collettivo non sottrae il datore di lavoro all’obbligo di retribuzione ex art. 2099 cod. civ., il cui ammontare può essere determinato dal giudice di merito con riferimento all’importo già previsto dal contratto individuale, recettivo di quello collettivo, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 11325 del 2005. L’impegno, assunto con accordo collettivo, di rivedere entro un certo termine l’importo dell’indennità comporta che, alla scadenza non seguita da ulteriore accordo modificativo o abolitivo, l’indennità medesima debba essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale.

Quanto al periodo dall’1.1.2011, la Corte ha ribadito che la tesi della società — secondo cui con i nuovi accordi la figura dell’agente unico sarebbe confluita in quella dell’operatore dei trasporti — ha natura meramente contrappositiva rispetto alla valutazione del giudice del merito. La Corte territoriale ha valorizzato la circostanza, ritenuta pacifica, che il dipendente avesse continuato a svolgere anche dopo il 31.12.1997 le precedenti mansioni di agente unico, senza che le modifiche organizzative concordate avessero avuto su di esse alcun riflesso.

Il denunciato vizio di motivazione, inoltre, non ha più ingresso nell’attuale sistema processuale a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, da interpretare come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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