Inammissibili i motivi che non si confrontano con la ratio della CTR (Cass. civ. Sez. V n. 5757 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che, pur riportando il passaggio pertinente della sentenza impugnata, non ne contesti specificamente la ratio decidendi, limitandosi a riproporre la prospettazione già sottoposta al giudice d’appello e da questi disattesa. È parimenti inammissibile il motivo che, in materia di note di credito e di operazioni attive non contabilizzate, tenda a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, senza contrastare l’accertamento di fatto del giudice di merito né allegare la prova dell’errore in cui questi sarebbe incorso. L’art. 7 della legge n. 212/2000 non impone l’allegazione del p.v.c. all’avviso di accertamento quando il contribuente ne abbia avuto piena conoscenza aliunde. Il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni tutela il contraddittorio, il cui onere di instaurazione grava sulla parte.

Il Fatto

Una società, dichiarata fallita, riceveva un avviso di accertamento ai fini II.DD. e IVA per l’anno di imposta 2006. L’atto si fondava su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che contestava costi non documentati, operazioni attive non contabilizzate e disconosceva note di credito ritenute non giustificate.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cui resisteva l’Agenzia con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina i motivi con metodo costante: verifica se la censura si confronti davvero con la ratio decidendi del giudice d’appello. Il primo e il secondo motivo, sul difetto di motivazione dell’avviso per mancata allegazione del p.v.c., sono inammissibili: la CTR aveva accertato che la contribuente era già venuta a conoscenza del verbale aliunde, e la ricorrente non contesta quel fatto decisivo. Il richiamo all’art. 7 della legge n. 212/2000 e all’art. 3 della legge n. 241/1990 resta così privo di aggancio alla motivazione.

Il terzo motivo, sulle garanzie del contribuente sottoposto a verifica, non coglie la ratio: la sentenza afferma che l’unico obbligo dei verificatori era consegnare il p.v.c. finale, non una pluralità di verbali giornalieri. Il quarto motivo, sui 110 assegni bancari, mira a una nuova valutazione della prova: la CTR aveva già tenuto conto dei mastrini, e la ricorrente non dimostra che i documenti depositati differissero da quelli esaminati dai verificatori.

Il quinto motivo, sull’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e sul contraddittorio, è inammissibile: la questione non risulta proposta in appello, e quella norma è mera tecnica di indagine, non autonomo modello di accertamento. La Corte osserva che il p.v.c. fu rilasciato e che il termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 fu rispettato, spettando alla parte instaurare il contraddittorio. Il sesto motivo, ex art. 112 cod. proc. civ., è infondato: il passaggio della CTR riguarda un indizio, non una domanda, e non v’è lesione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il settimo motivo, sull’art. 26 del d.P.R. n. 600/1973 e sulle note di credito, è inammissibile: la CTR ha accertato che mancavano i documenti di trasporto e che la contribuente non aveva precisato quantità, natura delle merci e destinatari, senza che il ricorso contrastasse tale accertamento. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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