Motivi di ricorso tributario inammissibili se ignorano le ragioni del giudice regionale (Cass. civ. Sez. V n. 24340 del 01.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che non confuti le ragioni della sentenza impugnata e si limiti a contrapporre un diverso accertamento dei fatti, chiedendo di fatto una nuova valutazione di merito. La questione dell’esistenza della motivazione dell’atto impositivo, requisito formale di validità, si distingue da quella concernente l’effettiva dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, che è disciplinata dalle regole processuali dell’istruzione probatoria. La doglianza sulla liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore, difeso da un proprio funzionario, è infondata, poiché la normativa tributaria ammette la ripetibilità di tali spese.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui un ente locale gli contestava l’omesso versamento ICI per l’anno d’imposta 2010, in relazione a diciannove immobili di sua proprietà. La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello del contribuente. Il giudice regionale riteneva, in sintesi, che il valore catastale applicato fosse quello riferito all’anno di imposta, già noto al contribuente e aggiornato solo con la rivalutazione di legge, escludendo così l’applicazione retroattiva dei valori oggetto di riclassamento successivo.

Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolando sei motivi. L’ente impositore resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione del principio di irretroattività della rendita catastale, sostenendo che l’atto impugnato si fondava sul riclassamento operato dall’Ufficio nel 2013 e applicato all’anno precedente. Il motivo è dichiarato inammissibile: la difesa del contribuente ignora del tutto le ragioni della sentenza, secondo cui le rendite applicate erano quelle note al contribuente e solo aggiornate dall’ente con la rivalutazione del 5%. La censura contrasta frontalmente l’accertamento fattuale del giudice regionale e ripropone questioni di merito.

Anche il secondo motivo — violazione dell’art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio in pendenza di una controversia catastale pregiudiziale — è inammissibile. Il giudice regionale aveva ritenuto quel procedimento ininfluente, perché concernente un riclassamento successivo e non applicato all’imposta in esame.

I motivi terzo, quarto e quinto, relativi all’omessa e carente motivazione in ordine alla dedotta violazione della legge n. 241/1990 e dello Statuto del contribuente, sono parimenti inammissibili. I primi due mirano a ottenere una diversa valutazione di merito sulla motivazione dell’atto, senza illustrare il contenuto rilevante dell’avviso, in violazione del canone di autosufficienza. Il ricorrente confonde il piano della motivazione dell’atto con quello della fondatezza della pretesa. La Corte ribadisce la distinzione tra requisito formale di validità e dimostrazione dei fatti costitutivi, quest’ultima disciplinata dalle regole dell’istruzione probatoria.

Il sesto motivo, che lamenta la liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore benché difeso da un funzionario, è dichiarato infondato. La Corte ricorda che l’art. 15 d.lgs. 546/1992 ha sempre previsto la ripetibilità delle spese anche quando l’attività difensiva sia svolta da funzionari dell’amministrazione. Il ricorso è quindi complessivamente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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