Tariffa controlli sanitari dovuta anche dalle imprese di commercializzazione (Cass. civ. Sez. V n. 24339 del 01.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La tariffa per i controlli sanitari ufficiali su mangimi, alimenti e benessere animale, disciplinata dall’art. 2 d.lgs. n. 194/2008 e dall’allegato A, sezione 6, è dovuta anche dalle imprese che svolgono attività di mera commercializzazione di prodotti ortofrutticoli e alimentari. La nozione di stabilimento rilevante ai sensi del regolamento CE n. 882/2004 non coincide con quella desumibile dalla direttiva 89/662/CE e comprende ogni unità di un’impresa del settore alimentare, involgendo l’intera filiera agroalimentare e quindi anche distributori e commercianti. La tariffa, quantificata in modo forfetario sulla base dei costi complessivi e differenziata per tipologia di stabilimento, fascia produttiva e quantità di prodotto, è conforme al parametro dell’art. 27, comma 5, del regolamento CE n. 882/2004; resta ferma per il soggetto passivo la facoltà di contestare l’importo per il diverso atteggiarsi dei parametri considerati.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto le pretese azionate mediante cartelle di pagamento notificate a una pluralità di società operanti nel settore agroalimentare dall’Azienda Sanitaria Locale Toscana Centro, a titolo di tariffa per controlli sanitari su mangimi, alimenti e benessere animale relativi all’anno 2013, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 194/2008.

La Commissione tributaria regionale della Toscana aveva respinto gli appelli riuniti delle contribuenti, ritenendo che i controlli dovessero riguardare anche le società che commercializzavano i prodotti, essendo funzionali a eliminare o ridurre i rischi per i consumatori, e che il riferimento alla nozione di stabilimento potesse comprendere anche le fasi di stoccaggio e commercializzazione. Avverso tale pronuncia le società hanno proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la seconda doglianza, con cui le ricorrenti contestavano la compiutezza motivazionale degli atti impugnati. Il motivo è inammissibile: dal testo della sentenza impugnata non risulta traccia di quella censura in sede di appello e il giudice regionale non si è pronunciato sul tema. I ricorrenti non hanno denunciato l’omessa pronuncia su un motivo di appello, ma hanno contestato impropriamente una violazione di legge, senza precisare se e come la censura fosse stata articolata nel gravame.

Sul punto la Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, quando con il ricorso per cassazione sono prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare lo specifico atto in cui ciò è avvenuto, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi devono investire questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove.

Il primo motivo, relativo all’assoggettabilità delle imprese di commercializzazione alla tariffa, è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. La Corte ricostruisce il quadro normativo unionale: il regolamento CE n. 882/2004 estende i controlli ufficiali a ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione; il regolamento CE n. 178/2002 definisce le fasi della filiera fino alla vendita o erogazione al consumatore finale; il richiamo alla direttiva 89/662/CE non ha valenza definitoria generale. La nozione di stabilimento coincide con ogni unità di un’impresa del settore alimentare.

Da tale contesto la Corte desume che la disciplina comunitaria ha ad oggetto l’intera filiera agroalimentare e che la nozione di stabilimenti produttivi involge non i soli produttori ma tutti gli operatori del settore, inclusi distributori e commercianti. La tariffa forfetaria, differenziata per tipologia di stabilimento, fascia produttiva e quantità di prodotto, attua il principio di tendenziale adeguamento del carico alle concrete caratteristiche del singolo operatore, in conformità al regolamento CE n. 882/2004, art. 27, comma 5.

La Corte esclude infine i presupposti del rinvio pregiudiziale, non costituendo esso un rimedio esperibile automaticamente a richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità; nella specie ricorre un’ipotesi di acte clair che rende non obbligato il rinvio. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese per il consolidarsi in corso di causa dell’indirizzo interpretativo di legittimità, e con l’attestazione delle condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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