Divisione ereditaria: il decreto di sorteggio dei lotti non è appellabile (Cass. civ. Sez. II n. 1422 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di scioglimento di comunioni, il provvedimento con cui il giudice istruttore, ai sensi dell’art. 195 disp. att. cod. proc. civ., approva il verbale di estrazione dei lotti e attribuisce le quote non ha contenuto decisorio e non è soggetto a impugnazione. Esso costituisce mero atto esecutivo dell’ordinanza di approvazione del progetto divisionale, adottata ai sensi dell’art. 789, terzo comma, cod. proc. civ. Il procedimento divisionale è scandito per fasi: le contestazioni sul progetto vanno proposte ex art. 789, terzo comma, cod. proc. civ., mentre dopo l’approvazione del progetto possono dedursi ex art. 195 disp. att. cod. proc. civ. solo contestazioni relative alle operazioni materiali di sorteggio e attribuzione. La diversa tesi, per cui le contestazioni sulla consulenza tecnica sarebbero sempre sollevabili, è manifestamente infondata.

Il Fatto

Le parti erano in lite per la divisione di una comunione ereditaria. Il consulente incaricato dal tribunale predispose il progetto divisionale, che fu approvato concordemente dalle parti in udienza e reso esecutivo con ordinanza ex art. 789, terzo comma, cod. proc. civ. In seguito, compiute le operazioni di estrazione dei lotti, il tribunale emise il provvedimento di attribuzione delle quote.

Contro quel provvedimento il ricorrente propose impugnazione, deducendo vizi concernenti l’idoneità del consulente, il rispetto del contraddittorio e la correttezza delle sue valutazioni. La Corte d’appello dichiarò l’impugnazione inammissibile, perché tardive le contestazioni sollevate solo dopo l’approvazione del progetto. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, resistiti dalla controparte con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sosteneva che il provvedimento impugnato avesse sostanza di sentenza e fosse appellabile, richiamando le Sezioni Unite n. 16727 del 2012, secondo cui l’ordinanza che dichiara esecutivo il progetto di divisione, pur in presenza di contestazioni, ha natura di sentenza. La Corte ha ritenuto il richiamo fuori luogo, perché il provvedimento impugnato non è l’ordinanza ex art. 789, terzo comma, cod. proc. civ.: quella era stata emessa a seguito di concorde approvazione del progetto.

Il provvedimento del 30 maggio 2018 è stato invece adottato all’esito delle operazioni di sorteggio dei lotti e costituisce, al di là della forma, il provvedimento di cui all’art. 195 disp. att. cod. proc. civ. Esso è stato emesso in assenza di contestazioni relative all’attività di sorteggio e attribuzione delle quote, mentre quelle presenti riguardavano l’idoneità del consulente, le modalità dell’incarico e la condivisibilità degli esiti.

Da qui il principio centrale: in difetto di contestazioni sollevate ex art. 789, terzo comma, cod. proc. civ. sul progetto divisionale ovvero ex art. 195 disp. att. cod. proc. civ. sulle operazioni materiali di sorteggio, il decreto di approvazione del verbale di estrazione non ha contenuto decisorio ed è inimpugnabile, perché mero atto esecutivo della precedente ordinanza di approvazione del progetto.

La Corte ha poi respinto i motivi sulla consulenza tecnica. Le censure sulla violazione del contraddittorio e sul contenuto della relazione non colpiscono la ratio della decisione d’appello e sono inammissibili. Quanto al vizio di motivazione, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla legge n. 134 del 2012, non consente di censurare la consulenza tecnica recepita dal giudice, risolvendosi la critica in mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio.

Anche la doglianza sulla mancata rinnovazione della consulenza e quella di asserita violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 6, 8 e 13 CEDU sono state dichiarate inammissibili, la seconda per la sua assoluta genericità. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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