Frode assicurativa: querela tempestiva e utilizzabilità delle dichiarazioni rese all’investigatore (Cass. pen. Sez. VII n. 25009 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di frode in assicurazione, la comunicazione con cui la compagnia assicurativa attiva la procedura amministrativa di cui all’art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005 non incide sul termine per la proposizione della querela, che resta quello ordinario previsto dall’art. 124 cod. pen. e decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dalla comunicazione all’interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro. Le dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nel sinistro all’investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice, costituendo esse stesse fonti di prova e non la relazione dell’investigatore, sono utilizzabili, poiché non si tratta di dichiarazioni assunte dal difensore nell’ambito dell’investigazione difensiva e non trova quindi applicazione la disciplina dell’art. 391-bis cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il reato di frode in assicurazione, di cui all’art. 642 cod. pen., in relazione a un sinistro oggetto di risarcimento. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 25.09.2025, ha confermato la decisione di primo grado.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la violazione dell’art. 124 cod. pen. e dell’art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, con asserito travisamento della missiva della compagnia assicurativa del 10.12.2018; la violazione dell’art. 191 cod. proc. pen. per l’inutilizzabilità della relazione dell’investigatore privato; la mancata assunzione di una prova decisiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte condivide la tesi del giudice di merito: anche ammesso che la compagnia assicurativa, con la missiva del 10.12.2018, abbia attivato la procedura amministrativa di cui all’art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, il termine per la querela resta quello ordinario dell’art. 124 cod. pen.
Il termine decorre dallo spirare dei trenta giorni dalla comunicazione all’interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro. Ne deriva la tempestività della querela presentata il 18.01.2019. La Corte richiama sul punto il precedente Sez. 2, n. 11144 del 18/12/2020, dep. 2021, reso in materia di assicurazioni.
Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. Con riguardo al reato di frode in assicurazione e alle dichiarazioni rilasciate dai soggetti coinvolti nel sinistro all’investigatore privato incaricato dalla compagnia, la Corte precisa che le fonti di prova sono tali dichiarazioni, non la relazione dell’investigatore.
Ne consegue l’utilizzabilità delle stesse, poiché non si tratta di dichiarazioni assunte dal difensore nell’ambito dell’investigazione difensiva: non trova quindi applicazione la disciplina dell’art. 391-bis cod. proc. pen.
Il terzo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte d’appello ha adeguatamente motivato sia sulla mancata tempestiva deduzione della prova testimoniale, richiedibile in relazione alle circostanze indicate nelle liste delle altre parti, sia sulla manifesta superfluità della stessa, a fronte della già raggiunta dimostrazione delle condizioni del cancello, incompatibili con lo scardinamento per effetto di un urto.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 124 c.p. – Termine per proporre la querela. Rinuncia
- Art. 642 c.p. – Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona
- Art. 191 c.p.p. – Prove illegittimamente acquisite
- Art. 391-bis c.p.p. – Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore