Concordato in appello e motivi preclusi: ricorso inammissibile senza formalità (Cass. pen. Sez. VII n. 38139 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile limitatamente ai motivi che concernono la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta e il contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., salvo che sia dedotta l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di appello, nonché i vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta. Il concordato in appello produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, analogamente alla rinuncia all’impugnazione, formandosi il giudicato sui relativi punti della decisione.

Il Fatto

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro, in data 18 marzo 2025, li aveva condannati per il reato di furto aggravato di energia elettrica. La pronuncia era stata resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., all’esito del concordato in appello.

I ricorrenti hanno lamentato la mancanza della condizione di procedibilità costituita dalla querela. La questione centrale diventa, quindi, stabilire quali motivi siano consentiti avverso una sentenza emessa con la particolare procedura del concordato e se la doglianza sulla querela vi rientri.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in via preliminare il perimetro dell’ammissibilità del ricorso straordinario avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. Sono proponibili i motivi che riguardano la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero e il contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Restano fuori, e sono quindi inammissibili, le doglianze sui motivi rinunciati e sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. Il testo fa salvo il solo caso in cui sia dedotta l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di appello, richiamando Sez. U. n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio.

Parimenti inammissibili sono i vizi relativi alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione, per non rientrare nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista dalla legge, come affermato da Sez. I n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020 e Sez. II n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello. Con specifico riferimento al difetto di querela, la Corte richiama Sez. V n. 34057 del 23/09/2025, De Rosa e Sez. VII n. 40106 del 17/10/2024, Ravasco.

Il fondamento di questa chiusura sta negli effetti preclusivi del concordato in appello, che operano anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, in modo analogo a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, formandosi il giudicato sui relativi punti della decisione. Su questo punto sono richiamate Sez. III n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Sez. V n. 29243 del 4/6/2018, Casero e, in motivazione, Sez. VI n. 44625 del 3/10/2019, Kadha Hamza.

Ne deriva che i motivi proposti non sono consentiti e i ricorsi vengono dichiarati inammissibili, «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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