Inammissibile il ricorso per omesso confronto con la motivazione della sentenza (Cass. pen. Sez. 7 n. 19669 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano aspecifici o generici, perché non si confrontano con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. L’omesso confronto con la motivazione della sentenza di merito, che abbia già disatteso con argomentazioni logiche e congrue le medesime censure, determina una carenza di specificità dei motivi che preclude l’esame del merito delle doglianze.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato era stato condannato per il delitto di furto in abitazione. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre distinti motivi di doglianza.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 624-bis e 648 cod. pen., nonché un vizio di motivazione, sostenendo che la sua responsabilità avrebbe dovuto essere riconosciuta per il meno grave reato di ricettazione, anziché per furto, in ragione del mero rinvenimento della merce sottratta presso la sua abitazione.

La Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché aspecifico, rilevando come il ricorrente non si fosse confrontato con la motivazione della Corte territoriale. Quest’ultima aveva fondato il giudizio di responsabilità su una serie di convergenti elementi indiziari: il rinvenimento dell’imputato, la sera stessa del fatto, a breve distanza dal luogo del reato, con abbigliamento strappato e sudato; il successivo rinvenimento dei beni sottratti, in parte negli stessi luoghi a distanza di quattro giorni e, in altra parte, nell’abitazione del medesimo. La Corte ha inoltre evidenziato come le telecamere di sorveglianza avessero documentato molteplici passaggi della vettura dell’imputato nei pressi dell’abitazione della vittima, in orari compatibili con l’esecuzione del furto.

Il secondo motivo, volto ad ottenere in via subordinata la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, è stato parimenti ritenuto del tutto generico, non confrontandosi con le congrue argomentazioni con cui la decisione impugnata lo aveva già disatteso.

Anche il terzo motivo, concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato dichiarato privo della necessaria specificità. La Corte territoriale aveva escluso le attenuanti evidenziando l’assenza di segni di ravvedimento, la proporzionalità della pena alla gravità del fatto, desunta dal valore della refurtiva, dalle modalità esecutive del reato e dalla significativa capacità a delinquere dell’imputato.

La Cassazione ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 8825 del 2016, secondo cui è inammissibile il ricorso i cui motivi non si confrontino con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Il ricorrente è stato conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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