Rescissione del giudicato, il termine decorre dalla conoscenza del procedimento (Cass. pen. Sez. IV n. 37993 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza del procedimento, e non dal momento in cui ha conseguito compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva. Ai fini dell’individuazione del dies a quo rileva la precisa ed effettiva cognizione degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta, informazioni che possono essere desunte anche dall’ordine di esecuzione delle pene concorrenti. È del tutto ininfluente la conoscenza dell’intero apparato motivazionale. Sul condannato grava un rigoroso onere di specifica allegazione degli elementi dimostrativi della tempestività della domanda.

Il Fatto

La Corte d’appello di Genova, con ordinanza del 24 marzo 2025, ha dichiarato inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato depositata nell’interesse della condannata con riferimento a una sentenza del Tribunale di Massa, resa in sua assenza e divenuta irrevocabile. L’istante era stata difesa da un difensore d’ufficio e non aveva partecipato al processo.

I giudici distrettuali hanno ritenuto l’istanza non tempestiva, perché proposta oltre il trentesimo giorno dalla notifica a mani proprie, ricevuta il 14 ottobre 2024, del provvedimento di cumulo delle pene, che richiamava anche la sentenza oggetto della richiesta. La difesa sosteneva invece che il termine dovesse decorrere dal 2 dicembre 2024, quando il nuovo difensore di fiducia aveva ottenuto copia della sentenza. Avverso l’ordinanza la condannata ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ricordato che, in tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza del procedimento e non da quello in cui ha acquisito piena contezza degli atti e della sentenza conclusiva, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità di chiedere la restituzione nel termine.

Il principio è stato correttamente applicato: la condannata aveva ricevuto il 14 ottobre 2024 la notifica del provvedimento di cumulo, che ricomprendeva anche la sentenza per cui è stata proposta la domanda di rescissione. Il tempo intercorso fino al 2 dicembre 2024, quando la difesa ha chiesto copia della sentenza, è stato imputato al disinteresse manifestato dall’istante dopo la notifica.

Quanto alla pretesa inidoneità del provvedimento di cumulo a rendere edotta la ricorrente, la censura è stata disattesa: è legittima anche la sola traduzione orale dell’ordine di esecuzione, effettuata a mezzo di interprete, in favore di persona alloglotta, ove l’ordine rilevi come strumento di conoscenza della sentenza passata in giudicato.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui è onere di chi formula la richiesta, che ha natura di impugnazione straordinaria, indicare e specificare gli elementi dimostrativi della tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell’atto. Sul condannato grava quantomeno un rigoroso onere di specifica allegazione, altrimenti la scelta del momento di presa di cognizione resterebbe rimessa alla sua assoluta discrezionalità.

La richiesta subordinata, relativa alla restituzione nel termine per proporre appello, è stata dichiarata inammissibile anche per difetto di interesse: il giudice della rescissione, ove ritenga la propria incompetenza, deve dichiarare l’inammissibilità, non potendo operare il principio di conservazione degli atti di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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