Inammissibilità dell’appello che ripropone per relatione i motivi di primo grado (C.G.A.R.S. n. 338 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso in appello che si limiti a riprodurre per relatione i motivi del ricorso introduttivo, senza sviluppare alcuna confutazione delle statuizioni del primo giudice, è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., non essendo sufficiente l’effetto devolutivo dell’impugnazione. L’ordine di demolizione di un abuso edilizio è atto vincolato e rigidamente ancorato ai suoi presupposti, sicché non richiede motivazione in ordine a ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata, né una comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990. Il decorso del tempo non genera alcun affidamento tutelabile alla conservazione del manufatto abusivo.
Il Fatto
Il Comune ha ingiunto la demolizione di opere edilizie in ampliamento, realizzate in assenza di titolo, su una unità immobiliare destinata ad attività commerciale. La sanatoria di una parte dell’ampliamento era stata negata con provvedimento non impugnato. Il TAR Sicilia ha respinto il ricorso degli interessati, che hanno proposto appello.
Gli appellanti hanno dedotto l’omessa pronuncia su un motivo di primo grado, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’eccesso di potere e la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, chiedendo anche una verificazione sullo stato dei luoghi. Il Comune non si è costituito in appello.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. affronta in via preliminare la struttura dell’atto di appello. L’art. 40, comma 1, cod. proc. amm., richiamato per l’appello dall’art. 38, impone l’esposizione “distintamente” dei fatti e dei motivi, sanzionando con l’inammissibilità i motivi non indicati in apposita parte. L’appellante, invece, ha riprodotto i motivi di primo grado premettendo che valgono “anche quali motivi di censura”, con il rischio dei c.d. motivi intrusi.
La mera riproposizione dei motivi di primo grado, senza critiche puntuali al decisum, è inammissibile. Il Collegio delimita quindi l’ambito di cognizione alla sola parte finale dell’appello, dedicata alle censure avverso la sentenza.
Nel merito, l’ordine di demolizione è legittimamente rivolto al proprietario catastale, prescindendo dai rapporti interprivati e da un accertamento di responsabilità, poiché il carattere abusivo segue l’immobile nei successivi trasferimenti. Quanto alla parte residua dell’ampliamento, la doglianza è inammissibile per riproposizione per relatione: l’appellante chiede di fatto al giudice di individuare autonomamente il motivo non esaminato.
La censura sulla mancata comunicazione di avvio è respinta: l’attività di repressione degli abusi è vincolata e tipizzata, e la partecipazione non potrebbe mutarne l’esito; opera in ogni caso l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Infondata anche la doglianza sulla motivazione: l’Adunanza plenaria n. 9/2017 esclude ogni motivazione rafforzata, neppure quando l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo, non essendovi affidamento tutelabile. L’appello è respinto, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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