Carta del docente anche ai supplenti per il giudicato del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 2899 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, la sentenza che condanna l’amministrazione a un obbligo pecuniario costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. e il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per la proposizione del ricorso decorre dalla notifica del titolo stesso. La spedizione in forma esecutiva non è più necessaria ai fini dell’esecuzione, in seguito alle modifiche apportate all’art. 475 c.p.c. dalla c.d. Riforma Cartabia. In caso di inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e nomina sin d’ora un commissario ad acta, mentre la condanna al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere esclusa quando risulta manifestamente iniqua in relazione alla natura e misura del debito, in quanto finalizzata a una locupletazione del creditore.
Il Fatto
Un docente, risultato vincitore in primo grado davanti al Tribunale Ordinario di Milano, aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 500 annui per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata al Ministero l’1 agosto 2025. L’amministrazione non aveva tuttavia provveduto all’accredito della somma, portando il docente a proporre ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, soffermandosi sulla natura del titolo esecutivo e sulla decorrenza del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Collegio ha precisato che il titolo esecutivo è l’atto che attribuisce al creditore un diritto certo, liquido ed esigibile, mentre la spedizione in forma esecutiva costituiva, prima delle modifiche introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia, un requisito necessario per l’esecuzione. Con la nuova formulazione dell’art. 475 c.p.c., la notifica della sentenza, munita di attestazione di conformità, è sufficiente a far decorrere il termine per l’azione di ottemperanza.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, non essendo stato eseguito il titolo per la parte di interesse. Ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, nominando sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta.
Il TAR ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La richiesta di astreinte è stata ritenuta manifestamente iniqua, poiché avrebbe determinato una locupletazione del creditore in relazione alla natura e alla misura del debito, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014 in merito alla valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico.
Le spese di lite sono state infine compensate, in ragione del limitato accoglimento e delle irregolarità nelle notifiche e nei depositi rilevate dal giudice nel corso del giudizio.
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Nota della Redazione
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