Ordine di demolizione per cambio d’uso non qualificato come variazione essenziale (TAR Lombardia n. 2465 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di riduzione in pristino adottato ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 presuppone che l’amministrazione indichi i presupposti della totale difformità dal permesso di costruire o delle variazioni essenziali. Il cambio di destinazione d’uso, da solo, non giustifica l’applicazione di tale regime sanzionatorio, occorrendo la contestazione di un mutamento urbanisticamente rilevante ai sensi dell’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001, ossia del passaggio dell’immobile a una diversa categoria funzionale. In difetto di tali indicazioni il provvedimento è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione e va annullato, restando salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Il Fatto
Il Comune ha ingiunto al proprietario la demolizione e la riduzione in pristino di interventi edilizi asseritamente eseguiti in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. L’ordinanza ha distinto due corpi di fabbrica: per il fabbricato B ha ordinato la demolizione, per il fabbricato A la riduzione in pristino, contestando modifiche planovolumetriche, modifiche interne e di facciata e un cambio di destinazione d’uso dei locali.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo la nullità per difetto di attribuzione del funzionario firmatario, la lesione del legittimo affidamento e, sul piano sostanziale, l’erronea qualificazione dell’abuso con applicazione dell’art. 31 in luogo dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001. Il gestore della rete ferroviaria ha proposto intervento, eccependo l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica a un controinteressato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità per difetto di contraddittorio. Secondo la giurisprudenza amministrativa, la qualità di controinteressato richiede un elemento formale — la indicazione nel provvedimento o l’agevole individuabilità — e un elemento sostanziale, ossia un interesse di natura eguale e contraria a quello del ricorrente. Il gestore della rete non è nominato nell’ordinanza e non riceve da essa un vantaggio diretto, ma solo riflesso, poiché il Comune ha esercitato il potere di vigilanza edilizia e non un potere di tutela del gestore.
È infondato il motivo di nullità. Il funzionario che ha adottato l’atto risulta nominato con decreto sindacale, depositato in giudizio dall’amministrazione; la mancata pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale non determina il difetto assoluto di attribuzione.
È parimenti privo di fondamento il motivo sull’affidamento. L’accertamento dell’abuso obbliga l’amministrazione all’applicazione delle sanzioni, senza margine di discrezionalità, né è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di un illecito a natura permanente. Il richiamo all’Adunanza Plenaria n. 9/2017 conferma che l’ingiunzione di demolizione non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, neppure se interviene a distanza di tempo.
Il terzo motivo è in parte improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, quanto al fabbricato B, che il ricorrente ha dichiarato di voler demolire. È invece fondato quanto al fabbricato A. L’ordinanza contesta genericamente modifiche planovolumetriche e un cambio d’uso, senza indicare i presupposti della totale difformità o delle variazioni essenziali. L’amministrazione stessa ha ammesso che altezza e volume realizzati sono inferiori a quelli previsti dal titolo edilizio. Il cambio di destinazione d’uso non basta se non è contestata la sussistenza di un mutamento urbanisticamente rilevante ex art. 23-ter, non essendo collocata la precedente destinazione accessoria in alcuna categoria funzionale. Il provvedimento è quindi annullato, per difetto di istruttoria e di motivazione, nella parte in cui ingiunge la riduzione in pristino del fabbricato A.
Nota della Redazione
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