Istanza di sanatoria non sospende sine die l’ordine di demolizione (Cons. Stato n. 5408 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 non determina l’inefficacia dell’ordine di demolizione, ma ne comporta la sola temporanea quiescenza per il tempo necessario alla definizione del procedimento. Decorsi sessanta giorni senza espresso accoglimento si forma il silenzio-rifiuto e l’ordine demolitorio riprende vigore, con conseguente possibilità di esecuzione da parte dell’amministrazione. Il termine del procedimento di sanatoria non è sospeso in attesa del parere dell’autorità preposta al vincolo paesaggistico, non prevedendo l’art. 36 alcuna ipotesi di sospensione. L’ordine di demolizione è atto vincolato che non richiede specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto, essendo l’interesse al ripristino della legalità in re ipsa.

Il Fatto

La società appellante è titolare di un complesso immobiliare sito in un comune costiero, interessato da un provvedimento con cui il responsabile dell’area tecnica ha ingiunto la demolizione di numerose opere edili, analiticamente descritte, consistenti in ampliamenti di superfici e volumetrie, terrazzamenti, locali realizzati con pilastri in acciaio e tompagnature, strutture accessorie e modifiche dei prospetti.

Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha respinto il ricorso di primo grado. La società ha proposto appello, riproponendo le censure disattese, mentre il Comune ha resistito chiedendo anche la riunione con altri due giudizi pendenti tra le stesse parti e relativi a distinte ordinanze di demolizione. Nel corso del giudizio di primo grado la società aveva depositato l’istanza di accertamento di doppia conformità, presentata all’indomani del ricevimento dell’ordinanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene non opportuna la riunione richiesta dal Comune, poiché i tre giudizi riguardano differenti provvedimenti sanzionatori, con sviluppi procedimentali non omogenei. Respinta anche l’eccezione di inammissibilità dell’appello per asserito consolidamento del rigetto tacito dell’istanza di conformità: l’appellante contesta proprio la formazione del silenzio e, in ogni caso, conserva interesse a contestare l’ordine demolitorio.

Nel merito l’appello è infondato. La presentazione dell’istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 non fa perdere efficacia all’ordine di demolizione: ne determina solo un arresto, ponendolo in temporanea quiescenza, con ripresa di vigore in caso di diniego, anche silente. Non è pertanto automatica l’improcedibilità del ricorso già proposto avverso la demolizione.

Poiché l’istanza è stata presentata il 26 giugno 2020 e non risulta documentato un espresso accoglimento, sulla domanda si è formato il silenzio-rifiuto ai sensi dell’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, che fissa in sessanta giorni il termine per la pronuncia. Il Collegio respinge la tesi della sospensione del termine in attesa del parere dell’autorità paesaggistica: l’art. 36 non contempla alcuna ipotesi di sospensione, che contrasterebbe con gli artt. 2 e 21-quater della legge n. 241/1990. L’ordinanza ha quindi ripreso a produrre i suoi effetti.

Quanto alla natura delle opere, le loro caratteristiche e dimensioni arrecano una visibile alterazione del compendio immobiliare, integrando un intervento di ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001, subordinato al permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c). È errata la prospettiva atomistica dell’appellante: gli interventi vanno valutati in modo unitario, sintetico e complessivo, attingendo al medesimo regime di illegittimità. La loro eventuale sanabilità non rileva, non sussistendo in capo al Comune alcun obbligo di verificarne la sanabilità prima di emanare l’ordinanza. Il provvedimento è congruamente motivato, essendo l’interesse pubblico alla repressione degli abusi in re ipsa e non ammettendosi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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