Inammissibilità dell’appello tributario per genericità dei motivi va interpretata restrittivamente (Cass. civ. Sez. V n. 810 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia. Deve pertanto consentirsi l’effettività del sindacato sul merito ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado. La riproposizione, a sostegno dell’appello, delle ragioni già poste a fondamento dell’impugnazione dell’atto impositivo, in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica quando il dissenso investe la decisione nella sua interezza e le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci. È inoltre inammissibile, per difetto di interesse, il motivo che censuri solo la motivazione svolta dal giudice ad abundantiam su un merito di cui egli si sia già spogliato dichiarando l’inammissibilità della domanda o del gravame.
Il Fatto
La contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva dichiarato inammissibile il suo appello. Quest’ultimo era diretto contro la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Benevento, che aveva rigettato il ricorso della medesima contribuente contro un avviso di accertamento Irpef per l’anno d’imposta 2008, con cui le era stata imputata la maggior imposta derivante da una plusvalenza conseguente alla vendita di un terreno edificabile.
L’Agenzia delle entrate si difende con controricorso. La questione centrale attiene alla legittimità della declaratoria di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi e riproposizione delle deduzioni di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce in via preliminare la struttura del ricorso, individuando gli otto motivi effettivi e qualificando come meramente introduttivi i capi rubricati con le lettere “A” e “B”. Passa poi all’esame del primo motivo, dal cui corpo ricava due distinte censure, a prescindere dalla formale rubricazione.
La prima censura concerne la pretesa nullità della sentenza per asserita apparenza e contraddittorietà della motivazione. Il motivo è infondato: la decisione della CTR, incentrata sul preliminare rilievo dell’inammissibilità dell’appello, espone chiaramente, ben oltre il c.d. minimo costituzionale e senza contraddizioni logiche, la ratio decidendi dell’arresto in rito, in linea con i parametri delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
La seconda censura investe il vizio processuale integrato dalla dichiarazione di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la sanzione di cui all’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 va interpretata restrittivamente, quale disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, citando Cass. n. 707 del 2019 e Cass. n. 32954 del 2018. La riproposizione delle ragioni iniziali, in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica quando il dissenso investe la decisione nella sua interezza.
Nel caso di specie i requisiti di ammissibilità si ricavano sia dall’atto d’appello della contribuente, sia dallo stesso controricorso erariale, che evidenzia la proposizione di “vari motivi”, tra cui la nullità della sentenza per error in procedendo e la carenza di motivazione. La conferma, da parte dell’Amministrazione, che l’appello censurava la sentenza impugnata anche per vizi propri della sua motivazione, esclude la fondatezza dell’assunto della CTR. Il primo motivo è dunque accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice a quo.
Tutti gli ulteriori motivi sono dichiarati inammissibili: qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile un motivo di gravame, spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, ne esamini comunque quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo che contesti solo la motivazione svolta ad abundantiam, secondo Cass. n. 30393 del 2017.
Nota della Redazione
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