Rivalutazione contributiva amianto: prescrizione dalla consapevolezza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 813 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di tutela previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto, il beneficio della rivalutazione contributiva di cui all’art. 13, comma 8, legge 27 marzo 1992, n. 257, è diritto autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall’avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione. La relativa prescrizione decorre dal momento in cui il lavoratore acquisisce la consapevolezza dell’esposizione all’agente morbigeno e compete al giudice del merito individuare tale momento. L’accertamento non può essere desunto in via apodittica; la domanda avanzata all’Inail, quale organo tecnico, costituisce indizio univoco di detta consapevolezza.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del diritto all’aumento figurativo dei contributi previdenziali versati, ai sensi della legge n. 257/1992, per l’esposizione all’amianto subita nel periodo lavorativo svolto dal 22.1.1964 al 31.12.1978. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo non prescritto il diritto, pur soggetto a prescrizione decennale, sul presupposto di non poter ricondurre alcuna conseguenza alla circostanza che l’istante fosse collocato in quiescenza dal 1.10.1992 e avesse formulato la pretesa solo con la domanda inoltrata all’Inps nel 2015.

La Corte d’appello di Potenza, in accoglimento del gravame dell’Inps, aveva ritenuto che il dies a quo della prescrizione decorresse dall’inoltro all’Inail dell’istanza di certificazione dell’esposizione, inviata prima del pensionamento, in quanto immediatamente rivelatrice della consapevolezza del lavoratore. Per il giudice di appello il diritto ai benefici contributivi si doveva considerare perfezionato, al massimo, entro la data del pensionamento. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo — nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa motivazione su fatto decisivo — sono stati dichiarati infondati. Le statuizioni della Corte territoriale, pur opinabili nel merito, non presentano vizi di illogicità né di motivazione, rispettando i limiti dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. e collocandosi al di sopra del “minimo costituzionale” indicato da Cass., Sez. Un. n. 8053/2014.

Il terzo motivo è stato parimenti rigettato. Il Collegio ha ribadito che il beneficio della rivalutazione contributiva è diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, come affermato in numerose pronunce (Cass. nn. 14599/22, 4283/20, 2856/17).

I motivi quarto e quinto, esaminati congiuntamente, sono stati accolti. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui il beneficio di cui all’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall’avvenuto pensionamento.

Ne consegue che la prescrizione ha carattere definitivo e incide non solo sui singoli ratei di maggiorazione (Cass. n. 2351/15); tale diritto decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza dell’esposizione (Cass. nn. 2856/17, 14599/22, 30163/22). Compete al giudice del merito individuare il momento di acquisizione di tale consapevolezza (Cass. n. 18254/19).

L’accertamento non può essere arbitrario o desunto in via apodittica, ma è rimesso alla valutazione di fatto del giudice del merito, tenendo conto che la domanda avanzata all’Inail, quale organo tecnico, implica un indizio univoco di tale consapevolezza. La Corte d’appello dovrà pertanto verificare dagli atti di causa da quando tale consapevolezza possa presuntivamente farsi decorrere. In accoglimento del quarto e quinto motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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