Confisca del prezzo della vendita vietata fuori dai casi di obbligatorietà (Cass. civ. Sez. II n. 22845 del 07.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni amministrative, la confisca obbligatoria prevista dall’art. 20, comma quinto, legge n. 689/1981 riguarda la cosa la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce violazione amministrativa, non il prezzo ricavato dall’alienazione vietata. La confisca del corrispettivo non è quindi disposta senza l’irrogazione della sanzione pecuniaria principale. L’ambito di applicazione dell’art. 20 è generalizzato dall’art. 12 della legge n. 689/1981 a ogni violazione punita con somma di denaro, salvo diversa prescrizione. Non è ammessa una confisca per surrogazione o per equivalente delle somme in luogo dei beni dissequestrati per assenza di responsabilità, quando nessuna confisca diretta era legittimo applicare.

Il Fatto

La società ricorrente aveva venduto due imbarcazioni da diporto a cittadini di uno Stato sottoposto a embargo, in violazione del Regolamento n. 329/2006 CE. Il Ministero aveva dapprima disposto il dissequestro delle imbarcazioni, intimando la rendicontazione delle somme incassate a titolo di prezzo, e aveva poi emesso ordinanza di confisca di tale corrispettivo, benché la società non fosse stata ritenuta responsabile della violazione e non le fosse stata applicata la sanzione pecuniaria principale.

Il Tribunale aveva respinto l’opposizione; la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1346/2019, aveva confermato la pronuncia, ritenendo la confisca obbligatoria al pari di qualsiasi bene negoziato in violazione dell’embargo e respingendo l’appello incidentale del Ministero sull’ammissibilità dell’opposizione. La società ha proposto ricorso per cassazione; il Ministero ha resistito con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Anzitutto la Corte esamina il ricorso incidentale del Ministero, che denuncia la violazione dell’art. 22 della legge n. 689/1981 e dell’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che la confisca sarebbe stata già oggetto della precedente ordinanza n. 1/2009, non impugnata e divenuta definitiva. Il motivo è infondato: dal testo di quel provvedimento emerge che esso aveva disposto il dissequestro, intimato la rendicontazione e solo preannunciato la confisca con successivo provvedimento. Non era applicativo della misura ablatoria, né quantificava la somma, e non era lesivo degli interessi della società. L’unico provvedimento suscettibile di opposizione è l’ordinanza che applica definitivamente la sanzione principale o accessoria, non gli atti di avvio o adottati nel corso del procedimento.

Passando al ricorso principale, sono disattese le eccezioni di inammissibilità per novità della questione: dall’atto di opposizione emergeva già il rilievo della mancata responsabilità della società e la necessità di indagare la natura, facoltativa o obbligatoria, della confisca. La questione è di puro diritto e può essere proposta direttamente in cassazione.

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 12 della legge n. 689/1981 estende le norme del capo primo, incluso l’art. 20, a tutte le violazioni punite con somma di denaro, salvo diversa prescrizione. L’art. 20 distingue la confisca facoltativa del terzo comma, che colpisce le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e il prodotto, se appartenenti a una delle persone cui è ingiunto il pagamento, dalla confisca obbligatoria del quinto comma, che riguarda le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce violazione amministrativa.

La Corte esclude che nel quinto comma rientri il prezzo delle imbarcazioni. Sul piano letterale la norma sottopone a confisca la cosa oggetto dell’alienazione, non direttamente il prezzo. Il confronto con l’art. 240 cod. pen. conferma: quella disposizione distingue la confisca facoltativa del profitto o del prodotto dalla confisca obbligatoria del prezzo del reato e dalla confisca della cosa la cui alienazione è vietata, ipotesi corrispondente all’art. 20, comma quinto, che tuttavia non include il prezzo della violazione. Il prodotto è il risultato empirico dell’illecito; il prezzo è il compenso dato o promesso come corrispettivo dell’esecuzione; il provento ha carattere onnicomprensivo.

Le somme ottenute a titolo di corrispettivo costituiscono dunque il prezzo della vendita, non i beni la cui alienazione è vietata, unico caso in cui la misura poteva essere disposta senza la sanzione pecuniaria. Non si giustifica una confisca per equivalente, che opera quando non è possibile la confisca diretta e una norma la autorizzi, poiché nella specie nessuna confisca diretta era legittima. La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e annulla la confisca, compensando le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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