Inammissibilità del parere su fattispecie concreta per la Sezione valdostana (Corte dei Conti Sez. contr. Valle d’Aosta n. 22 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva attribuita alla Sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta dall’art. 1, comma 5, del d.lgs. 179/2010 è circoscritta, secondo la legislazione di attuazione statutaria, a pareri generali ed astratti in materia di contabilità pubblica, con conseguente esclusione della possibilità di rendere pareri su questioni giuridiche riferite a fattispecie concrete. La nuova funzione consultiva introdotta dall’art. 2 della l. 1/2026, che abilita la Corte dei conti a rendere pareri anche su questioni applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del PNRR e del PNC, non trova applicazione nei confronti della Sezione valdostana, in quanto la norma di attuazione statutaria, nella gerarchia delle fonti, è superiore alla legge ordinaria e non è suscettibile di applicazione parziale. È altresì incompatibile con l’art. 4, comma 2, del d.lgs. 179/2010, che esclude l’applicazione alla Sezione della funzione nomofilattica delle Sezioni riunite, cui invece l’art. 2 della l. 1/2026 affida il presidio dell’uniformità interpretativa. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità oggettiva della richiesta di parere che attenga ad una fattispecie concreta, senza che rilevi la prospettazione di una soluzione da parte dell’ente richiedente.

Il Fatto

Il Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta ha richiesto alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 2 della l. 1/2026, un parere sulla possibilità di sottoscrivere il contratto nell’ambito di una procedura per l’affidamento del servizio di gestione del risparmio a una SGR, aggiudicata prima della sentenza della Corte di Giustizia UE del 5 febbraio 2026, C-810/24, Urban Vision, concernente la compatibilità del diritto di prelazione con il diritto eurounitario. L’ente prospettava la soluzione favorevole alla sottoscrizione, facendo leva sul legittimo affidamento e sul principio del tempus regit actum, in quanto l’aggiudicazione era già intervenuta e la gara aveva visto un’unica offerta.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente verificato i presupposti di ammissibilità della richiesta, rilevando come l’art. 1, comma 5, del d.lgs. 179/2010 circoscriva la funzione consultiva della Sezione valdostana alla possibilità di rendere “motivati avvisi” in materia di contabilità pubblica, espressione ricondotta, sulla base del Protocollo del 6 aprile 2012 e della giurisprudenza contabile, all’esercizio della funzione consultiva su questioni di carattere generale ed astratto. La Sezione ha quindi escluso che la nuova funzione consultiva di cui all’art. 2 della l. 1/2026, che estende i pareri anche a fattispecie concrete connesse al PNRR e al PNC, possa trovare applicazione nei confronti della Sezione valdostana.

La Corte ha ricostruito il dibattito interpretativo sorto in merito all’art. 2 della l. 1/2026, che vede contrapposte tre diverse letture: una che attribuisce alla locuzione “anche” valore meramente esplicativo, una che considera le condizioni di ammissibilità come generali e una terza, cui la Sezione aderisce, che configura la funzione consultiva su fattispecie concrete come species distinta rispetto al genus dei pareri generali in materia di contabilità pubblica. Solo quest’ultima interpretazione, che conferma i limiti di generalità e astrattezza dei pareri, risulterebbe compatibile con il perimetro della funzione consultiva attribuita dalla norma di attuazione statutaria.

La Sezione ha inoltre rilevato l’incompatibilità dell’art. 2, comma 1, ultimo periodo, della l. 1/2026 con l’art. 4, comma 2, del d.lgs. 179/2010, che esclude l’applicazione alla Sezione della funzione nomofilattica delle Sezioni riunite di cui all’art. 17, comma 31, del d.l. 78/2009, mentre la nuova normativa attribuisce proprio alle Sezioni riunite il compito di assicurare l’uniformità interpretativa sui pareri. Tale contrasto, unito alla natura di norma di attuazione statutaria, superiore alla legge ordinaria nella gerarchia delle fonti, impedisce un’applicazione anche solo parziale della nuova disciplina.

La richiesta di parere, attenendo ad una fattispecie concreta – la sottoscrizione di un contratto in una procedura già aggiudicata – è stata pertanto dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo, sia ai sensi dell’art. 1, comma 5, del d.lgs. 179/2010, sia ai sensi dell’art. 2 della l. 1/2026, nell’unica interpretazione compatibile con la funzione consultiva attribuita dal d.lgs. 179/2010, assorbendo l’inammissibilità ogni altro aspetto della richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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