Inammissibilità oggettiva del parere su vincoli PEEP e contabilità pubblica (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 4 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 è soggetta a un preliminare vaglio di ammissibilità soggettiva e oggettiva. Sotto il profilo oggettivo, la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo è circoscritta alla materia della contabilità pubblica, intesa secondo la nozione dinamica elaborata dalle delibere di orientamento. Non basta che la questione produca riflessi finanziari sul bilancio dell’ente: occorre che involga l’interpretazione di disposizioni di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti o divieti strumentali a obiettivi di contenimento della spesa. Esula pertanto dalla funzione consultiva la richiesta che attenga all’interpretazione e all’applicazione di clausole di una specifica convenzione stipulata dall’ente, perché una siffatta valutazione comporterebbe un’ingerenza nella concreta attività amministrativa, incompatibile con la posizione di terzietà della magistratura contabile.
Il Fatto
Il Commissario straordinario del Comune di Vado Ligure ha formulato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per la Liguria. Il quesito riguarda i vincoli e gli obblighi cui sono soggetti i proprietari di alloggi edificati in area PEEP, disciplinati ai sensi della legge n. 865/1971, in sede di alienazione.
In particolare, l’ente ha chiesto se, per gli alloggi costruiti su aree assegnate in diritto di proprietà con convenzione stipulata prima del 15 marzo 1992, siano ancora vigenti i divieti e i limiti previsti dal testo originario dell’art. 35 della legge n. 865/1971, poi abrogato, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 179/1992. I quesiti investono anche l’eventuale termine di durata dei vincoli, il prezzo massimo di cessione e la necessità di una convenzione modificativa.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via preliminare i profili di ammissibilità. Sul piano soggettivo, la richiesta è ammissibile: è sottoscritta dal Commissario straordinario, organo di vertice dell’amministrazione, e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, nel rispetto delle formalità dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. La Corte richiama sul punto una consolidata linea consultiva, che riconosce al Commissario la legittimazione a sollecitare la funzione consultiva.
I quesiti non sono però ammissibili sotto il profilo oggettivo. La norma attribuisce alla Corte il potere di pronunciarsi in materia di contabilità pubblica. Le delibere di orientamento richiamate — Sezione Autonomie n. 5/2006, n. 9/2009 e n. 3 e 4/2014, nonché Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/2010 — hanno chiarito che tale nozione non può dilatarsi fino a comprendere qualsiasi attività dell’ente con riflessi finanziari.
La Corte richiama poi la nozione dinamica di contabilità pubblica: questioni estranee alla stretta gestione del bilancio possono rientrarvi quando attengano all’interpretazione di disposizioni di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali a specifici obiettivi di contenimento della spesa (cfr. Sezione Autonomie n. 17/2020/QMIG e nn. 5, 9 e 14/2022/QMIG). Occorre dunque distinguere le questioni riconducibili a tale nozione da quelle che hanno meri riflessi finanziari, restando solo le prime nell’ambito consultivo.
Applicando tali coordinate, la Sezione rileva che i quesiti non vertono su disposizioni di coordinamento della finanza pubblica recanti limiti o divieti strumentali al contenimento della spesa. Essi possono bensì produrre riflessi finanziari sul bilancio comunale, ma esulano dalla materia della contabilità pubblica (cfr. Sezione regionale Emilia-Romagna n. 132/2018/PAR).
La Corte aggiunge un ulteriore profilo: la richiesta involge l’interpretazione e l’applicazione di clausole di una specifica convenzione stipulata dal Comune. Le richieste su casi o atti gestionali specifici esulano dalla funzione consultiva, perché determinerebbero un’ingerenza nella concreta attività dell’ente e una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e indipendenza della magistratura contabile (cfr. Sezione regionale Lombardia n. 131/2020/PAR; Sezione regionale Friuli Venezia Giulia n. 126/2023/PAR). La richiesta è quindi dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo.
Nota della Redazione
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