Welfare integrativo Funzioni locali limiti finanziamento e invarianza spesa (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 27 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le misure di welfare integrativo del personale degli enti locali, disciplinate dall’art. 82 del CCNL Comparto Funzioni locali del 16.11.2022, possono essere finanziate con le risorse già destinate, negli esercizi precedenti, alle medesime finalità, nel limite della spesa storica, che costituisce un limite finanziario autonomo e distinto rispetto a quello dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. Possono inoltre essere finanziate, in alternativa, mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art. 79 del CCNL, con conseguente assoggettamento al limite di invarianza della spesa del trattamento accessorio. Le economie derivanti dai piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011 non incidono sul predetto limite di finanza pubblica. È invece escluso il ricorso a risorse reperite in base alla sola generica capacità di bilancio dell’ente. L’interpretazione di clausole della contrattazione collettiva resta estranea al perimetro dell’attività consultiva della Corte dei conti.

Il Fatto

Un Comune ha chiesto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un parere in materia di contabilità pubblica, per sapere se la parte variabile del fondo delle risorse decentrate, secondo l’art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL del 16.11.2022, potesse essere incrementata per finanziare piani di welfare integrativo e se tali risorse potessero essere escluse dalla verifica del rispetto del limite di invarianza della spesa di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

La richiesta, pur formulata in modo unitario, è stata trasmessa tramite il Consiglio delle autonomie locali ed è risultata scindibile in due quesiti distinti. Il primo verte sull’interpretazione del limite di finanza pubblica; il secondo concerne le modalità attuative del contratto collettivo e l’incremento della parte variabile del fondo.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto verificato l’ammissibilità della richiesta. La funzione consultiva è ammessa nei limiti della materia della contabilità pubblica, secondo i principi fissati dalle Sezioni riunite n. 54/CONTR/2010 e ribaditi dalla deliberazione n. 24/2019/QMIG. Il primo quesito, involgendo l’interpretazione di una norma di contenimento della spesa, è stato ritenuto ammissibile. Il secondo è stato dichiarato inammissibile, perché l’interpretazione delle clausole della contrattazione collettiva è demandata per legge alle parti contraenti e all’ARAN, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 165/2001.

Nel merito, la Sezione ha ricordato che il limite dell’invarianza della spesa opera come norma di coordinamento della finanza pubblica. Il discrimen per la sua applicazione è la destinazione delle risorse a finalità retributive. Ne segue che il momento decisivo è la costituzione del Fondo, distinta dal successivo concreto utilizzo delle risorse in sede di contrattazione decentrata.

La Sezione ha quindi individuato tre modalità di finanziamento del welfare integrativo. La prima utilizza le risorse già destinate alle medesime finalità negli esercizi precedenti, entro il limite della spesa storica, che è autonomo e distinto da quello dell’art. 23, comma 2. La seconda attinge a quota parte del Fondo ex art. 79, con conseguente osservanza del limite di finanza pubblica. La terza impiega le economie dei piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, che non incidono su tale limite.

La Sezione ha precisato che l’innovazione dell’art. 82, comma 2, secondo periodo, del CCNL amplia solo la facoltà di utilizzo delle risorse, senza derogare al limite di finanza pubblica. È escluso il ricorso a risorse individuate sulla sola base della generica capacità di bilancio, che produrrebbe un incremento imprevedibile della spesa di personale. In tal senso la Sezione ha richiamato il parere MEF-RGS n. 228052 del 18 settembre 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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