Modifica statuto società benefit esclusa dal controllo Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 101 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 presuppone, sul piano fattuale, la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche indiretta. L’atto deliberativo che si limiti a modificare lo statuto di una società di cui l’ente è già socio non integra tale presupposto e non va sottoposto al vaglio preliminare della Corte. La c.d. trasformazione in società benefit non configura una trasformazione societaria, restando invariato il tipo sociale; essa si sostanzia in una mera integrazione dell’oggetto sociale ai sensi della legge n. 208/2015. Ne consegue il non luogo a provvedere ex art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016.
Il Fatto
Con deliberazione consiliare il Comune ha approvato alcune modifiche allo statuto della società partecipata, di cui detiene una quota del 2,46%, autorizzando il Sindaco o un suo delegato a intervenire e a esprimere voto favorevole in assemblea. Le modifiche sono dirette ad adeguare lo statuto alle disposizioni in materia di società benefit introdotte dall’art. 1, commi 376 e ss., della legge n. 208/2015.
La delibera è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, per il controllo di conformità ivi previsto. La questione che si pone è se l’atto rientri tra quelli soggetti al vaglio preliminare della Corte.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha modificato l’art. 5, comma 3, del TUSP, attribuendo alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo sulle società partecipate. Richiama poi la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, che ha delineato i tratti essenziali di tale funzione, collocandola nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario.
Quanto ai parametri, la Corte è chiamata a verificare l’analitica motivazione sull’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016, sulle ragioni e finalità della scelta, sulla sostenibilità finanziaria e sulla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, oltre che con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Quanto agli esiti, la pronuncia assume la veste formale di parere e, se negativo, l’amministrazione può discostarsene con motivazione analitica e pubblicità sul sito istituzionale.
Nel merito, la Sezione osserva che le modifiche allo statuto societario sono volte ad adeguarlo alle disposizioni sulle società benefit. Benché la delibera consiliare parli di “trasformazione”, non di vera e propria trasformazione societaria può parlarsi, restando invariato il tipo societario della S.p.A., in coerenza con il principio del numerus clausus dei tipi societari richiamato dall’art. 1, comma 377, della legge n. 208/2015.
L’operazione va quindi inquadrata come mera modifica dello statuto della società di cui il Comune è già socio, volta a integrare l’oggetto sociale con l’obbligo di operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente, con le specifiche finalità di beneficio comune, la relazione annuale e la nomina del soggetto responsabile.
In tale contesto, l’operazione non determina l’acquisto della qualità di socio da parte del Comune. La Sezione ritiene pertanto che la deliberazione non rientri tra gli atti da sottoporre al vaglio preliminare della Corte, non avendo ad oggetto la costituzione di una nuova società o l’acquisizione di una partecipazione, come confermato dalle Sezioni riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 e dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 141/2023. Conseguentemente dichiara il non luogo a provvedere ex art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 e dispone la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione ai sensi del comma 4.
Nota della Redazione
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